Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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Se in occasione del controllo il servizio competente constata che i dati e i documenti necessari non sono stati comunicati tempestivamente, concede agli attori politici un termine supplementare informandoli che sporgerà denuncia se quanto manca non sarà presentato entro questo termine. In caso di inadempimento, il servizio competente è obbligato a denunciare all’autorità di perseguimento penale competente le violazioni constatate.

Art. 76f Pubblicazione

Una volta effettuato il controllo, il servizio competente pubblicherà i dati e i documenti relativi al finanziamento sul suo sito Internet.

Termini

Il servizio competente pubblicherà annualmente le informazioni di cui all’articolo 76b. Il Consiglio federale preciserà il momento determinante della pubblicazione nelle disposizioni d’esecuzione. Il servizio competente pubblicherà i dati e i documenti degli attori politici secondo l’articolo 76c al più tardi 15 giorni dopo averli ricevuti. Questo termine dovrebbe bastare per controllare e pubblicare i dati e i documenti ricevuti. Le liberalità che devono essere comunicate dopo il termine di trasmissione previsto (art. 76d cpv. 2) saranno pubblicate in modo continuativo, anche perché sussiste un interesse pubblico particolare alla pubblicazione di liberalità cospicue (di valore superiore a 25 000 franchi).

Art. 76g Servizio competente

Il servizio competente sarà designato dal Consiglio federale. I compiti del servizio competente potrebbero essere assunti da un’autorità dell’Amministrazione centrale della Confederazione. In questo modo il controllo e la pubblicazione potrebbero essere organizzati impiegando un onere proporzionato rispetto a quello che richiederebbe l’istituzione di un’autorità nuova, indipendente dall’Amministrazione. La Cancelleria federale potrebbe ad esempio fungere adeguatamente da servizio competente. Secondo il diritto vigente essa è di fatto già competente per la registrazione dei partiti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 76a LDP e che chiedono di figurare nel registro dei partiti. Tratta quindi già attualmente i dati relativi ai partiti. Una pubblicazione uniforme e centralizzata dei dati sul finanziamento degli attori politici appare in ogni caso opportuna.

Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero

L’articolo 76h capoverso 1 lettera a vieta l’accettazione di liberalità anonime. Si rinuncia a prevedere eccezioni per le liberalità anonime di importo esiguo. S’intende così evitare il rischio di elusione della legge: se si vietasse l’accettazione di liberalità anonime che partono da un certo importo, sarebbe possibile raggiungere il relativo valore massimo effettuando più versamenti, senza rendere mai nota la provenienza delle liberalità.