Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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Il 29 aprile 2019 la CIP-S ha deliberato sul progetto preliminare approvandolo con 7 voti a favore, 2 contrari e 1 astensione. Il progetto preliminare sarà posto in consultazione dal 7 maggio 2019 al 28 agosto 2019.

2 Disposizioni sulla trasparenza nei Cantoni

In Svizzera i Cantoni di Ginevra, di Neuchâtel e del Ticino hanno emanato disposizioni sulla trasparenza del finanziamento degli attori politici. Il 4 marzo 2018 gli aventi diritto di voto dei Cantoni di Friburgo e di Svitto hanno inoltre accettato iniziative popolari volte a garantire la trasparenza del finanziamento sia dei partiti che delle campagne elettorali e di voto. Nel Cantone di Svitto il Parlamento ha emanato la legge sulla trasparenza in vista dell’attuazione dell’iniziativa popolare. Il 19 maggio 2019 si terrà la votazione sul progetto. A seguire si presenta un breve approfondimento sui disciplinamenti esistenti e previsti nei citati Cantoni. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del Consiglio federale sull’Iniziativa sulla trasparenza (18.070 Per più trasparenza nel finanziamento della politica [Iniziativa sulla trasparenza]. Iniziativa popolare).

Il Cantone di Ginevra ha introdotto disposizioni sulla trasparenza nella legge sull’esercizio dei diritti politici1, secondo le quali ogni partito o gruppo politico che presenta una lista di candidati per un’elezione cantonale o comunale (in Comuni con più di 10 000 abitanti), redige un rapporto annuale sul proprio bilancio e un elenco dei donatori all’attenzione dell’autorità competente. Il Cantone di Ginevra applica inoltre norme sulla trasparenza anche in occasione delle votazioni: i partiti, i comitati e i gruppi politici che esprimono un parere in merito a una votazione nazionale, cantonale o comunale, comunicano entro 60 giorni all’autorità competente i loro conti in relazione alla votazione e l’elenco dei donatori (nella misura in cui le liberalità superino i 10 000 franchi). In occasione di elezioni e votazioni occorre rendere pubblico soltanto il nome dei donatori, non l’importo delle singole liberalità. Il controllo è effettuato da un fiduciario indipendente e accreditato.

Nel 2015 il Cantone di Neuchâtel ha emanato disposizioni legali sul finanziamento dei partiti2. Da allora tutti i partiti rappresentati in Parlamento devono rendere pubblici i loro bilanci una volta all’anno. Inoltre, ogni partito o gruppo politico che presenta una lista per un’elezione comunale o cantonale deve comunicare alla Cancelleria di Stato le liberalità superiori a 5000 franchi (nome dell’autore della liberalità e importo). Se una persona elargisce più liberalità, queste sono cumulate. Se la loro somma supera i 5000 franchi, occorre rendere pubblico il nome del donatore. Lo stesso vale per i comitati d’iniziativa e di referendum. Sia nel caso delle elezioni che delle votazioni, gli importi ricevuti devono essere comunicati al minimo tre settimane prima dello scrutinio. Le donazioni anonime non sono ammesse e l’inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza è punita con una multa fino a 40 000 franchi.

1 Art. 29A della loi du 15 octobre 1982 sur l’exercice des droits politiques (stato:

11 febbraio 2019).

2 Art. 133a – 133p della loi du 17 octobre 1984 sur les droits politiques (stato:

11 febbraio 2019).