Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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ro possibile di flussi finanziari, l’esecuzione della rispettiva legislazione risulterebbe estremamente complicata. L’onere burocratico sarebbe sproporzionato rispetto alla trasparenza ottenuta, la quale, peraltro, non potrebbe essere completa. Le regole sulla trasparenza non rafforzerebbero inoltre la fiducia dei cittadini nella politica. Al contrario, i resoconti dei media sui finanziamenti che non sono stati resi pubblici renderebbero l’immagine di un sistema politico corrotto. Tuttavia, in un sistema di obblighi di pubblicità complesso è facile che si commettano errori, quali conteggi trascurati o presentati tardivamente. I partiti e gli attori politici sarebbero esposti al sospetto generale, il che non rafforzerebbe affatto la fiducia nel sistema politico.

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N. I

Legge federale del 17 dicembre 197619 sui diritti politici (LDP)

Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica

Le nuove disposizioni sulla trasparenza del finanziamento della politica saranno inserite in un nuovo Titolo quinto b della LDP. Le informazioni sul finanziamento dei partiti nonché delle campagne elettorali e di voto possono incidere sulle decisioni degli aventi diritto di voto nell’esercizio dei loro diritti politici. Pertanto, la soluzione proposta di disciplinare gli obblighi di pubblicità nella LDP è opportuna. Le nuove disposizioni saranno inserite dopo il titolo dedicato al registro dei partiti.

Art. 76b Obbligo di pubblicità dei partiti

Secondo l’articolo 76b capoverso 1, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento. Il capoverso 2 precisa questo obbligo.

I partiti rappresentati nell’Assemblea federale

Il campo d’applicazione personale della legge contempla i partiti rappresentati nell’Assemblea federale. La Svizzera non conosce una definizione legale specifica di partito. Occorre tuttavia distinguere tra partiti secondo l’articolo 76b e partiti registrati secondo l’articolo 76a LDP. I primi non devono necessariamente essere iscritti nel registro dei partiti. Viceversa, i partiti registrati non sono necessariamente soggetti all’obbligo di pubblicità. Quest’ultimo si applica soltanto ai partiti che hanno almeno un rappresentante nel Consiglio nazionale o in quello degli Stati. Nelle Camere federali sono rappresentati sia partiti nazionali che cantonali (p. es. il Partito cristiano sociale Alto Vallese CSPO, il Mouvement citoyen genevois MCG o

19 RS 161.1