Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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dell’elezione o della votazione anche nel caso di elezioni nel Consiglio nazionale e dopo il deposito delle firme nel caso della raccolta di firme per referendum (assieme alla pubblicazione del conto finale delle entrate). È stata valutata l’opportunità di introdurre un divieto di accettare liberalità nel periodo che va dalla scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate alla data dell’elezione, della votazione o al deposito delle firme, così da evitare che dopo la scadenza del termine di trasmissione vengano versate liberalità di cui non si sa nulla fino alla data dell’elezione, della votazione o al deposito delle firme. Questa proposta è tuttavia stata scartata perché ritenuta sproporzionata: come già detto, le liberalità cospicue dovranno essere comunicate anche dopo la scadenza del termine di trasmissione e il servizio competente dovrà pubblicarle in modo continuativo (art. 76d cpv. 2 e 76f cpv. 3). Inoltre a quel momento, gli importi definitivi saranno consultabili e pubblicati nel conto finale delle entrate.
Il termine di 45 giorni prima della data dell’elezione o della votazione di cui al capoverso 1 lettera b tiene conto del fatto che gli aventi diritto di voto ottengono il materiale necessario per votare (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili) al minimo tre e al massimo 4 settimane prima della data della votazione (art. 11 cpv. 3 LDP)26. Visto che il servizio competente dovrà pubblicare le informazioni al più tardi 15 giorni dopo averle ricevute (art. 76f cpv. 2 lett. b), la pubblicazione avverrà in un momento in cui, di regola, gli aventi diritto di voto iniziano a ricevere la documentazione relativa all’elezione o alla votazione.
Il termine di 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale secondo il capoverso 1 lettera d tiene conto del fatto che al momento di questa pubblicazione inizia a decorrere anche il termine di 18 mesi per la raccolta e il deposito delle firme. Gli autori di un’iniziativa avranno quindi 15 giorni di tempo a partire da questo termine per trasmettere al servizio competente le entrate preventivate.
La seconda o la prima (nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati e di raccolta delle firme per referendum) comunicazione dei dati finanziari richiesti entro 60 giorni dall’elezione o votazione o dal deposito delle firme è tesa a informare le cerchie interessate sui mezzi finanziari definitivi.
Modalità dell’obbligo di pubblicazione
Il Consiglio federale stabilirà la forma in cui le entrate (preventivate), il conto finale delle entrate e le liberalità dovranno essere comunicate al servizio competente (cpv. 6). Preciserà segnatamente nell’ordinanza se le informazioni dovranno essere trasmesse per via elettronica, per posta o ad esempio attraverso moduli che dovranno esser compilati dagli attori politici. Il progetto preliminare prevede tuttavia che le liberalità debbano essere indicate separatamente nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate (art. 76d cpv. 3) e che nel caso di liberalità superiori ai 25 000 franchi occorra indicarne l’importo e la data, nonché il nome, il cognome, il
26 Secondo l’articolo 2b dell’ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11) è possibile anticipare l’invio del materiale elettorale e di voto destinato agli Svizzeri all’estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all’estero.