Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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Una minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) chiede che siano assoggettate all’obbligo di pubblicità già le liberalità superiori al valore di 10 000 franchi, in linea con quanto chiesto dall’iniziativa popolare. Sostiene che se si vuole veramente creare trasparenza, bisogna informare se qualcuno versa a un partito (o a un comitato elettorale o di voto oppure in occasione di una raccolta delle firme) la cospicua somma di oltre 10 000 franchi.
Art. 76c Obbligo di pubblicità in occasione di campagne elettorali e di voto
L’articolo 76c prevede l’obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne elettorali e di voto nonché delle raccolte di firme a livello federale per iniziative e referendum. Rispetto al testo dell’iniziativa, che cita: «Chiunque impiega [...]», il campo d’applicazione personale della disposizione viene precisato ed esteso allo scopo di contemplare tutti i possibili attori che conducono una campagna o che raccolgono firme per iniziative e referendum. Sono assoggettate all’obbligo di pubblicità le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale o che raccolgono firme per iniziative e referendum a livello federale impiegando più di 250 000 franchi. Questo importo intende assicurare che vengano contemplate soltanto le campagne per le quali sono impiegate cospicue somme di denaro. Il finanziamento di queste campagne è particolarmente interessante per i cittadini. L’esclusione di campagne per le quali sono state investite somme di denaro relativamente basse permette inoltre di evitare aggravi burocratici.
Anche la raccolta delle firme per iniziative e referendum è assoggettata all’obbligo di pubblicità, di modo che sia tenuto conto del fatto che i comitati d’iniziativa e di voto devono raccogliere denaro già in vista della raccolta delle firme.
Visto che la Confederazione non è competente per le elezioni nel Consiglio degli Stati, l’articolo 76c capoverso 3 prevede una normativa speciale per l’elezione dei Consiglieri di Stato poi effettivamente eletti, applicabile dal momento dell’elezione. L’elezione dei membri del Consiglio degli Stati è di competenza dei Cantoni, ma il Consiglio è un’autorità federale; pertanto i membri in carica sono soggetti anche alle disposizioni federali e devono, ad esempio, rendere pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il legislatore può quindi anche esigere che le persone e le società di persone che hanno condotto una campagna per un membro eletto del Consiglio degli Stati e impiegato più di 250'000 franchi a tal fine rendano pubblici il conto finale delle loro entrate e le liberalità ottenute. In questo modo si crea trasparenza soltanto ad elezione avvenuta, ma l’effetto preventivo di una simile disposizione non va sottovalutato: i candidati al Consiglio degli Stati sanno che, una volta eletti, gli importi cospicui spesi per la loro campagna elettorale saranno pubblicati.
Se più persone fisiche o giuridiche oppure società di persone conducono assieme una campagna comune devono trasmettere congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale, precisato che nel caso delle elezioni nel Consiglio degli Stati o delle raccolte di firme per referendum occorre trasmettere congiuntamente soltanto il conto finale (cpv. 4). Le spese sopportate da singole persone e società di persone vanno sommate ai fini del calcolo del valore soglia e dei 250 000 franchi. Il capo-