Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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Comune di domicilio (per le persone fisiche), la sede (per le persone giuridiche, le società in nome collettivo e in accomandita) e la ragione sociale dell’autore della liberalità (cpv. 4). Il domicilio si determina secondo gli articoli 23–26 CC e la sede secondo l’articolo 56 CC. I dati relativi alle liberalità di valore superiore ai 25 000 franchi dovranno essere documentati separatamente (cpv. 5; p.es. con ricevute o estratti conto).
Art. 76e Controllo
Secondo l’articolo 76e capoverso 1, il servizio competente controllerà le informazioni fornite prima della loro pubblicazione (art. 76f). Il controllo si limiterà tuttavia a verificare se i dati e i documenti (in particolare le entrate preventivate e i conti finali delle entrate) secondo gli articoli 76b e 76c sono stati comunicati entro i termini stabiliti. Non valgono come trasmessi i dati e i documenti presentati in ritardo, non presentati o incompleti. Si considerano incompleti, anche i dati e i documenti manifestamente lacunosi.
Un controllo più ampio comporterebbe un onere sproporzionato, poiché gli attori politici che violano gli obblighi di pubblicità, oltre a subire un danno alla loro reputazione, rischiano sanzioni penali (art. 76j). Se vi sono ragioni plausibili per sospettare una violazione delle disposizioni sulla pubblicità, è avviata un’inchiesta penale. Il servizio competente dovrà quindi anche denunciare all’autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo, dopo la scadenza del termine supplementare impartito. Le informazioni e i documenti pubblicati sono inoltre sotto l’occhio attento dell’opinione pubblica, il che promuove un comportamento conforme alla legge.
Gli attori in possesso di rapporti di revisione potranno inoltrarli al servizio competente, ma non sono obbligati a farlo. Di norma, gli attori politici non sottostanno all’obbligo di revisione. L’introduzione di un simile obbligo per tutti gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c, colpirebbe in maniera sproporzionata gli attori più piccoli (in particolare i piccoli partiti), dal momento che una revisione implica un onere ingente in termini di costi e di tempo. L’obbligo di presentare un rapporto di revisione sarebbe inoltre eccessivo anche per gli attori politici assoggettati all’obbligo di revisione. Non va dimenticato che le disposizioni del progetto preliminare sono tese a creare trasparenza nel finanziamento della politica. In questo contesto, è legittimo esigere che gli importi assoggettati all’obbligo di pubblicità siano comunicati conformemente alla legge. Il controllo effettuato nel quadro della revisione ordinaria e della revisione limitata è più approfondito: in primo luogo, il revisore non si limita a verificare soltanto le entrate ma esamina anche gli altri dati finanziari. In secondo luogo, non verifica soltanto se le informazioni nel conto annuale sono conformi alle disposizioni legali (questo è soltanto uno degli aspetti che deve esaminare), ma anche se il conto annuale corrisponde allo statuto e alla normativa tecnica prescelta e se l’utile di bilancio è stato usato in modo regolare. Non è necessario esaminare tali aspetti per raggiungere l’obiettivo del progetto preliminare di legge.
Termine supplementare