Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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sulla trasparenza illustra una panoramica dettagliata sulle proposte del Consiglio federale e del Parlamento. La rassegna nel presente rapporto, invece, è più breve.
In occasione dell’ultima revisione totale della Costituzione federale, approvata dal Popolo e dai Cantoni nel 1999, il Consiglio federale aveva proposto di integrare l’articolo 127a con un nuovo capoverso 2 secondo il quale il legislatore avrebbe emanato disposizioni volte promuovere la trasparenza nel finanziamento dell’esercizio dei diritti politici14. Si sarebbe così creata la base che avrebbe permesso di obbligare i comitati d’iniziativa e di referendum a pubblicare le loro dipendenze economiche nei confronti di terzi. Il Parlamento tuttavia respinse l’introduzione di questo nuovo capoverso 2, perché temeva che essa avrebbe promosso il finanziamento statale diretto dei partiti15.
Da allora sono stati presentati numerosi interventi parlamentari e iniziative con l’obiettivo di assicurare la pubblicità del finanziamento dei partiti nonché delle campagne elettorali e di voto, ma nessuno di essi è riuscito a trovare una maggioranza parlamentare16. Persino la mozione della CIP-S del 9 maggio 2011 (11.3467 «Fonti di finanziamento delle campagne elettorali. Maggiore trasparenza»), che chiedeva la pubblicazione dei mezzi finanziari dei comitati d’iniziativa e delle organizzazioni impegnate nel quadro di una votazione popolare, è stata respinta dal Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2012 N 515). Non è stato dato seguito nemmeno ad altri interventi e iniziative parlamentari depositati da parlamentari o da gruppi parlamentari. Si citi ad esempio l’iniziativa parlamentare di Kathrin Bertschy che chiedeva la distribuzione dei contributi ai gruppi parlamentari soltanto a quelli i cui partiti dichiarano annualmente la provenienza e l’importo delle donazioni ricevute (iv.pa. 17.490 «Stimoli per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti»), respinta dalla CIP-N.
Come il Parlamento, anche il Consiglio federale si è ripetutamente opposto all’introduzione di disposizioni sulla trasparenza adducendo come motivo le peculiarità del sistema politico svizzero. Proprio in virtù della democrazia diretta occorrerebbe ad esempio applicare le disposizioni sulla trasparenza non soltanto al finanziamento dei partiti, ma anche a quello dei comitati elettorali e di voto. Di conseguenza, il numero di attori politici interessati sarebbe automaticamente molto maggiore rispetto ad altri Paesi, con conseguente aumento della complessità dei disciplinamenti e dell’onere in termini di sorveglianza. I disciplinamenti nazionali sarebbero inoltre difficilmente compatibili con i principi del federalismo svizzero17. Anche per questi motivi il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» e propone alle Camere federali di sottoporla al voto del Popolo e dei Cantoni senza controprogetto e con la raccomandazione di respingerla18.
14 FF 1997 I 1, 426 seg.
15 FF 2018 4729 4738 segg.
16 FF 2018 4729 4739 segg.
17 FF 2018 4729 4762 segg.
18 FF 2018 4729 4768