Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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situazione patrimoniale dei partiti sarebbero inoltre molto interessanti per i cittadini. Se si dovessero dichiarare anche le uscite e la situazione patrimoniale, il controllo sarebbe più semplice e incisivo.
Liberalità
Dovranno essere pubblicati anche i vantaggi economici (nel progetto preliminare: liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per persona (o autore della liberalità) e anno (art. 76b cpv. 2 lett. b) concessi volontariamente ai partiti. S’intende così contemplare le liberalità cospicue, il che è nell’interesse dei cittadini. Per vantaggio economico s’intendono in particolare le liberalità in natura o in denaro quali i doni o le assunzioni di debiti (p. es. l’assunzione del rimborso di un prestito). Nelle liberalità in natura possono rientrare in particolare la donazione di oggetti, di cose mobili e di fondi – come previsto nel diritto in materia di contratto di donazione23. Le liberalità in denaro comprendono segnatamente versamenti in contanti e trasferimenti bancari. Il campo d’applicazione dell’articolo 76b capoverso 2 lettera b (come quello dell’art. 76c cpv. 2 lett. c) dovrà contemplare anche le donazioni miste, altrimenti sarebbe troppo facile eludere la legge, ad esempio fissando il prezzo (di acquisto) volutamente al di sotto del valore dell’oggetto, per far sì che l’acquirente o il partito ottenga la differenza gratuitamente24. Per quanto riguarda le donazioni miste, secondo il progetto preliminare soltanto la differenza tra la prestazione e la controprestazione costituisce la liberalità. Occorrerà inoltre rendere pubblico anche ogni altro vantaggio economico diretto o indiretto concesso volontariamente (ad esempio la fornitura di servizi gratuiti, la messa a disposizione gratuita di beni, le promesse di donazione o la concessione di prestiti senza interessi).
L’articolo 76d capoverso 4 precisa i dati da indicare nella comunicazione delle liberalità. Si tratta in particolare del nome, del cognome, del Comune di domicilio (in caso di persone fisiche), della sede (per le persone giuridiche) e della ragione sociale dell’autore della liberalità nonché dell’importo e della data della liberalità. I dati devono essere documentati (art. 76d cpv. 5). Le liberalità – come pure le restanti informazioni di cui all’articolo 76b capoverso 2 – devono essere comunicate annualmente (art. 76d cpv. 1 lett. a).
L’importo di una liberalità è calcolato in base al suo valore di mercato o venale. Per calcolare se una liberalità raggiunge il valore soglia stabilito per persona e per anno, occorre sommare tutti gli importi versati dalla stessa persona nell’arco di un anno. Una simile cumulazione può, entro certi limiti, impedire che un donatore versi più liberalità la cui somma si situa appena al di sotto del valore soglia stabilito, così da aggirare l’obbligo di pubblicazione. Per quanto riguarda il calcolo sotto il profilo temporale è determinante l’arco di tempo o l’anno che intercorre tra la prima comunicazione tempestiva delle entrate (art. 76d cpv. 1 lett. a) e quella che sarà effettuata l’anno successivo. Il Consiglio federale definirà nelle disposizioni esecutive il momento esatto in cui occorrerà trasmettere le informazioni.
23 Cfr. Schönenberger Beat, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 184-318 OR, in: Amstutz/Breitschmid/Furrer/Girsberger/Huguenin (a c. di), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, N 7 ad art. 239 CO.
24 Cfr. Nedim Peter Vogt/Annaïg L. Vogt, in: Honsell/Vogt/Wiegand (a c. di), Basler Kommentar (BSK-I), N 5 ad art. 239 CO.