Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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Costituzione federale (Cost.)25, tra cui l’articolo 39 capoverso 1, secondo il quale la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale nonché l’articolo 150 capoverso 3 Cost. che prevede che siano i Cantoni a determinare la procedura d’elezione del Consiglio degli Stati. Visto che il previsto obbligo di pubblicità avrebbe un impatto sull’elezione nella Camera alta, la Commissione ritiene che non è data una base costituzionale per il disciplinamento in una legge federale della trasparenza in occasione delle elezioni nel Consiglio degli Stati. Il diritto federale prevede unicamente condizioni minime in materia di elezione nel Consiglio degli Stati come ad esempio il principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e la garanzia dei diritti politici (art. 34 Cost.). La persona che si candida contemporaneamente per il Consiglio nazionale e per il Consiglio degli Stati, ha due possibilità: o allestisce preventivi e conti finali separati per ciascuna campagna o appronta un bilancio e un conto finale comuni a entrambe e rende pubbliche le entrate preventivate e quelle che figurano nel conto finale.
Entrate preventivate, conto finale delle entrate e liberalità
L’obbligo di pubblicità interessa in primo luogo le entrate preventivate e il conto finale delle entrate. Il bilancio è uno strumento volto a pianificare i finanziamenti delle attività previste. Di norma, è allestito prima dell’inizio di una campagna o della raccolta delle firme. Il conto finale è allestito al termine di una campagna e indica le cifre definitive. Nel bilancio occorre indicare soltanto con quali mezzi finanziari o entrate s’intende finanziare la campagna o la raccolta delle firme e nel conto finale occorre precisare le entrate effettive. I cittadini sono interessati alle entrate e non alle spese sopportate: vogliono sapere chi finanzia una campagna. Le liberalità vanno indicate separatamente nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate (art. 76d cpv. 3).
Se la liberalità supera i 25 000 franchi per persona e per campagna o per raccolta delle firme occorre comunicare all’autorità competente l’importo e la data della liberalità nonché il nome, il cognome, il Comune di domicilio (per le persone fisiche), la sede (per le persone giuridiche) e la ragione sociale dell’autore della liberalità (art. 76d cpv. 4). I dati sulla liberalità devono essere documentati (art. 76d cpv. 5). L’importo di una liberalità è calcolato per campagna e per persona: non appena la somma di tutte le liberalità elargite da un’unica persona supera la soglia dei 25 000 franchi, occorre pubblicare le informazioni pertinenti. Per quanto riguarda i diversi tipi di liberalità e il calcolo del loro importo si rimanda al commento all’articolo 76b.
Devono essere rese pubbliche le liberalità versate nei 12 mesi precedenti la data dell’elezione o della votazione oppure dall’inizio della raccolta delle firme. S’intende così migliorare la certezza del diritto: la legge deve precisare chiaramente a partire da quale momento una liberalità è soggetta all’obbligo di pubblicità.
Se più persone o società di persone conducono assieme una campagna comune, occorre sommare le liberalità elargite alle singole persone e alle singole società di
25 RS 101