Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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verso 4 contempla in particolare i gruppi (segnatamente i comitati d’iniziativa e di referendum) che si organizzano come società semplici e che, come tali, non hanno una personalità giuridica. Restano assoggettati all’obbligo i singoli soci. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trasmissione delle entrate preventivate e/o del conto finale valide per i soci.

Una minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) chiede che sia assoggettato all’obbligo di pubblicità il finanziamento di campagne e di raccolte delle firme per iniziative e referendum per le quali sono impiegati più di 100 000 franchi. I 250 000 franchi proposti dalla Commissione rappresenterebbero un valore soglia troppo elevato che non permetterebbe di tenere conto di numerose campagne, compromettendo così l’obiettivo di una trasparenza maggiore.

Persone fisiche e giuridiche nonché società di persone

Sono soggette all’obbligo di pubblicità le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone. S’intende così estendere il campo d’applicazione a tutti gli attori dotati di capacità giuridica che conducono una campagna di voto o elettorale o che raccolgono firme. Tra di essi si annoverano anche i partiti che si organizzano spesso come associazioni. Secondo l’articolo 76c questi ultimi –– contrariamente agli attori politici secondo l’articolo 76b – possono essere assoggettati all’obbligo di pubblicità anche se non sono rappresentati nell’Assemblea federale. Come già menzionato, la Svizzera non conosce una definizione legale specifica di partito. Nel caso in cui le persone e/o le società di persone costituiscono un gruppo sprovvisto di personalità giuridica si applica il capoverso 4. Ciò vale segnatamente per i comitati d’iniziativa e di referendum che costituiscono una società semplice.

Condurre una campagna

Il criterio del condurre una campagna permette di circoscrivere gli attori che si limitano a partecipare alla campagna (p. es. elargendo una liberalità). Condurre una campagna presuppone un impegno di una certa intensità e continuità volto a incidere sul risultato della votazione. Una persona che prende posizione una volta sola non conduce una campagna. La normativa non si applica nemmeno a chi versa 150 000 franchi a un candidato o a un partito nel quadro di una campagna elettorale. La somma versata figurerà tuttavia nelle entrate preventivate o nel conto finale del candidato o del partito che conduce la campagna e dovrà essere comunicata (assieme alle informazioni di cui all’art. 76d cpv. 4). Una campagna può essere condotta da uno o più attori politici. L’obbligo di pubblicità presuppone, oltre alla conduzione di una campagna, che per la campagna si impieghino più di 250 000 franchi. Chi conduce una campagna, senza tuttavia spendere una somma così cospicua, è esentato dall’obbligo di pubblicità.

Limitazione alle elezioni nel Consiglio nazionale

Con la formulazione «[…] in vista dell’elezione nel Consiglio nazionale […]», la Commissione esclude volutamente dal campo di applicazione della disposizione le elezioni nel Consiglio degli Stati. L’articolo 76c capoverso 3 prevede un obbligo di pubblicità particolare per il finanziamento dell’elezione di Consiglieri di Stato poi effettivamente eletti. Questa decisione è stata presa in base a disposizioni della