Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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buti loro stanziati hanno un obiettivo ben preciso: la copertura delle spese. La violazione di disposizioni da parte di un singolo partito implicherebbe una sanzione collettiva nei confronti dell’intero gruppo parlamentare e andrebbe così a colpire anche i partiti che hanno rispettato la legge. Sarebbe inappropriato punire un intero gruppo parlamentare quando un solo partito ha violato le disposizioni legali. La privazione totale o parziale dei contributi ai gruppi parlamentari interesserebbe inoltre soltanto i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e i membri dei gruppi parlamentari senza partito e non gli altri attori assoggettati all’obbligo di pubblicità che non ottengono contributi federali.

Le violazioni, quali in particolare l’inosservanza del termine di trasmissione delle informazioni o la fornitura di indicazioni errate, sono punite con la multa. Si tratta quindi di contravvenzioni ai sensi del CP. La multa ammonta a un massimo di 40 000 franchi. Questo importo è proporzionato se si considerano i beni giuridici da proteggere e i reati futuri attesi.

Il progetto preliminare non punisce il tentativo e la complicità (art. 105 cpv. 2 CP), ma l’istigazione e la partecipazione (art. 104 in combinato disposto con art. 24 CP). Si applicano anche le disposizioni sulla confisca (art. 69 segg. CP). Le disposizioni penali previste dal progetto preliminare esplicano un effetto preventivo sufficiente.

Secondo il capoverso 2 è punibile anche la negligenza. In questo caso una multa pari a un massimo di 20 000 franchi appare opportuna.

Secondo l’articolo 76j capoverso 3 e in base all’articolo 22 del Codice di procedura penale (CPP)30 e alle regole generali sulla competenza secondo l’articolo 123 capoverso 2 Cost., il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Non sarebbe giustificato attribuire al Ministero pubblico della Confederazione la competenza per il perseguimento di questi reati, visto che non si tratta di un ambito particolare di cui si occupa già. Altrettanto inopportuno sarebbe incaricare del perseguimento penale il servizio competente secondo il progetto preliminare.

Una minoranza (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder) ritiene che non sia opportuno prevedere anche delle multe per le condotte colpose. La punibilità della negligenza per le fattispecie possibili in questi casi non sarebbe praticabile nel quadro dell’applicazione del diritto.

N. II

Le disposizioni del progetto preliminare sono norme a livello di legge. Sottostanno quindi a referendum facoltativo (cpv. 1). Il capoverso 2 chiarisce che il progetto preliminare costituisce il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)». Il capoverso 3 prevede una riserva di pubblicazione: la legge va pubblicata nel Foglio federale non appena l’Iniziativa sulla trasparenza è stata ritirata o respinta. Se quest’ultima è sottoposta a votazione e, in seguito, accettata dal Popolo e dai Canto-

30 RS 312.0