Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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Se nonostante il divieto sono comunque elargite liberalità anonime, gli attori politici hanno due possibilità: o rintracciano e forniscono le indicazioni relative alla provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4 e trattengono quindi la liberalità o, se possibile, la restituiscono. La restituzione è obbligatoria se non sono fornite tutte le indicazioni di provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4. Nel caso in cui la restituzione non sia possibile o ragionevolmente esigibile, occorre comunicare la liberalità al servizio competente e versarla alla Confederazione. Per il versamento alla Confederazione il servizio competente indicherà agli attori politici un numero di conto sul quale versare la liberalità. L’inesigibilità è data quando il beneficiario, pur avendo intrapreso misure proporzionate per restituire la liberalità, non vi è riuscito. Quando si tratta di valutare la proporzionalità delle misure è determinante anche l’importo della liberalità: se ammonta a 100 franchi, ad esempio, non sarà necessario prendere misure così onerose come nel caso di una liberalità del valore di 10 000 franchi.

L’articolo 76h capoverso 1 lettera b del progetto preliminare prevede inoltre un divieto di accettare liberalità provenienti dall’estero, adempiendo così una richiesta dell’iniziativa parlamentare Fournier 18.423 «Nessuna ingerenza straniera nella politica svizzera!» che chiede il divieto di finanziamento mediante fondi provenienti dall’estero, ma si limita alla raccolta delle firme in vista di un’iniziativa parlamentare o di un referendum nonché alle campagne di votazione. L’iniziativa parlamentare non tocca la questione del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.

Il divieto di cui all’articolo 76h capoverso 1 lettera b comprende tutte le liberalità «provenienti dall’estero», vale a dire tutte le liberalità versate da persone che non hanno domicilio o sede in Svizzera e non soddisfano le caratteristiche di uno Svizzero all’estero secondo la legge del 26 settembre 2014sugli Svizzeri all’estero. Le condizioni del domicilio sono rette dagli articoli 23 – 26 CC, quelle della sede dall’articolo 56 CC.

Secondo il capoverso 4 chi riceve liberalità provenienti dall’estero deve restituirle. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione. Le disposizioni d’esecuzione applicabili alle liberalità anonime valgono per analogia anche alle liberalità provenienti dall’estero. L’importo della liberalità è determinante anche in questo contesto per valutare se la restituzione è ragionevolmente esigibile.

Per i membri del Consiglio degli Stati di cui all’articolo 76c capoverso 3 valgono regole particolari. In deroga ai divieti e agli obblighi di cui ai capoversi 1–4, devono rendere pubbliche le liberalità anonime e quelle provenienti dall’estero loro concesse in vista dell’elezione con il conto finale secondo l’articolo 76d capoverso 1 lettera c.

Gli attori politici che violano uno degli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3– 5, sono passibili di pena (art. 76j cpv. 1 lett. b). Le liberalità accettate in violazione degli obblighi e quindi illegalmente, saranno confiscate dall’autorità di perseguimento penale competente (art. 69 segg. Codice penale [CP]27).

27 RS 311.0