Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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persone (cpv. 4). Se la somma di queste liberalità supera i 25 000 franchi, occorre comunicare l’identità dell’autore (art. 76d cpv. 4).

Art. 76d Termini e modalità dell’obbligo di pubblicità

Termini

L’articolo 76d disciplina in primo luogo i termini dell’obbligo di pubblicità. I termini di trasmissione dei dati e dei documenti variano a seconda di che si tratti di attori politici secondo l’articolo 76b o di quelli secondo l’articolo 76c. I partiti (art. 76b cpv. 1) dovranno trasmettere i dati e i documenti una volta all’anno. Il Consiglio federale stabilirà nell’ordinanza d’esecuzione il momento esatto della trasmissione. Gli attori politici secondo l’articolo 76c capoverso 1 vanno distinti a seconda che conducano una campagna in vista dell’elezione nel Consiglio nazionale, dell’elezione nel Consiglio degli Stati o di una votazione oppure una raccolta delle firme.

Per quanto riguarda le elezioni nel Consiglio nazionale e le votazioni, dovranno trasmettere le loro entrate preventivate 45 giorni prima della data dell’elezione o della votazione e il conto finale delle entrate nonché le liberalità secondo l’articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data dell’elezione o della votazione. Nel caso dell’elezione nel Consiglio degli Stati non occorre rendere pubbliche le entrate preventivate. Gli attori politici assoggettati all’obbligo dovranno tuttavia rendere pubblici il conto finale delle entrate e le liberalità di valore superiore ai 25 000 franchi 60 giorno dopo la data dell’elezione (art. 76c cpv. 3).

Per quanto riguarda la raccolta delle firme il progetto preliminare distingue tra quelle per le iniziative popolari e quelle per i referendum. Per le prime occorre trasmettere al servizio competente le entrate preventivate 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale e il conto finale delle entrate 60 giorni dopo il deposito delle firme (cpv. 1 lett. d). Per quanto riguarda la raccolta delle firme per i referendum, va trasmesso soltanto il conto finale delle entrate (cpv. 1 lett. e) e ciò – come nel caso delle iniziative – 60 giorni dopo il deposito delle firme.

Le liberalità cospicue (superiori a 25 000 franchi) devono essere comunicate – sempreché occorra trasmettere le entrate preventivate – nel periodo tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la data dell’elezione o della votazione oppure del deposito delle firme e immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza (cpv. 2). S’intende così assicurare la pubblicità tempestiva di liberalità cospicue (di valore superiore ai 25 000 fr.) entro il giorno dell’elezione, della votazione o del deposito delle firme. Simili liberalità rivestono un interesse particolare per l’opinione pubblica. Nel caso delle campagne per l’elezione nel Consiglio degli Stati e della raccolta delle firme per referendum, per le quali occorre trasmettere soltanto il conto finale delle entrate, le liberalità di valore superiore ai 25 00 franchi vanno altresì comunicate 60 giorni dopo la data dell’elezione o il deposito delle firme (cpv. 1 lett. c ed e).

Le liberalità fino ai 25 000 franchi, elargite meno di 45 giorni prima dell’elezione o della votazione oppure più di 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale, saranno rese note soltanto dopo la data