Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine
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5 Punti essenziali del progetto
Il presente progetto preliminare costituisce il controprogetto indiretto della CIP-S all’Iniziativa sulla trasparenza. È teso a disciplinare chi deve rendere pubblico cosa, quando e come, nonché a precisare le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di pubblicità. Il progetto preliminare non prevede volutamente prescrizioni sulle modalità di finanziamento dei partiti; disciplina soltanto la pubblicità del finanziamento. Si orienta in parte al tenore dell’Iniziativa sulla trasparenza e ne riprende gli elementi principali, ma fissa per la pubblicazione valori soglia superiori rispetto all’iniziativa popolare e assoggetta all’obbligo di pubblicità soltanto le entrate, non il bilancio e il conto economico. In alcuni punti il progetto preliminare va oltre a quanto chiesto dal testo dell’iniziativa, prevedendo ad esempio anche obblighi di pubblicazione nel quadro del finanziamento delle raccolte delle firme per iniziative e referendum. Il progetto preliminare vieta inoltre l’accettazione di liberalità provenienti dall’estero.
Le disposizioni sulla trasparenza si applicano in primo luogo ai partiti rappresentati nell’Assemblea federale. Dovranno pubblicare annualmente le proprie entrate nonché le liberalità di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per anno. Anche le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale o che raccolgono firme per iniziative e referendum impiegando più di 250 000 franchi dovranno rendere pubblici le loro entrate preventivate, il conto finale delle loro entrate e le liberalità di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per campagna. Per quanto riguarda la raccolta delle firme per referendum occorre rendere pubblici soltanto i conti finali delle entrate e le liberalità. Visto che la Confederazione non è competente per le elezioni nel Consiglio degli Stati, l’articolo 76c capoverso 3 prevede una normativa sulla trasparenza particolare per le campagne a sostegno dell’elezione di Consiglieri di Stato poi effettivamente eletti, applicabile dal momento dell’elezione. Gli attori politici sottostanti all’obbligo devono trasmettere i dati e i documenti entro i termini prescritti dalla legge.
Oltre all’obbligo di pubblicità, il progetto preliminare prevede il divieto di accettare liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero, sempreché queste ultime non siano elargite da Svizzeri all’estero. Vietando l’accettazione di liberalità provenienti dall’estero, s’intende impedire che imprese o persone straniere influiscano su campagne di elezione e di voto svizzere.
I dati e i documenti trasmessi saranno pubblicati e controllati da un servizio che sarà designato dal Consiglio federale e che il progetto preliminare denomina «sevizio competente». Le violazioni alle disposizioni legali (p.es. omissione della trasmissione o dichiarazioni false) saranno punite con la multa. La normativa proposta prevede quindi uno strumento per indurre gli attori a rispettare le regole sulla trasparenza e rendere pubbliche le loro entrate in modo attendibile.
Una minoranza della Commissione (Caroni, Föhn, Müller Philipp) propone di non entrare nel merito del progetto. La struttura federalista della Svizzera e la sua democrazia diretta non permetterebbero di contemplare in modo equo tutti gli attori che finanziano attività politiche, consentendo così soltanto una trasparenza parziale. La suddetta minoranza ritiene che se si tentasse di rendere trasparente il maggior nume-