Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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la Lega dei Ticinesi)20. Tutti questi partiti sono assoggettati all’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 76b.

Sostanzialmente l’articolo 76b non contempla i singoli membri dell’Assemblea federale. È fatta un’eccezione per i membri senza partito, i quali devono rendere pubbliche le liberalità secondo l’articolo 76b capoverso 2 lettera b e le liberalità di valore superiore ai 25 000 franchi per persona e per anno (art. 76b cpv. 3). Non devono tuttavia comunicare tutte le loro entrate. I membri dell’Assemblea federale, invece, sono obbligati secondo l’articolo 76c, a rendere pubblico il loro finanziamento se conducono a una campagna in vista dell’elezione nel Consiglio nazionale (p. es. come candidati) o se sono eletti al Consiglio degli Stati.

Entrate

Secondo il capoverso 2 lettera a, i partiti devono pubblicare innanzitutto le loro entrate. Il Consiglio federale stabilirà le modalità di pubblicazione di questi dati nell’ordinanza d’esecuzione.

Si rinuncia alla pubblicazione delle uscite e della situazione patrimoniale. I cittadini vogliono sapere chi finanzia i partiti, non sono interessati a sapere se questi spendono denaro per il personale o per prestazioni in natura. Si rinuncia quindi anche a introdurre l’obbligo di rendere pubblici il bilancio e il conto economico (secondo gli art. 958 segg. del Codice delle obbligazioni [CO]21 e così come proposto nell’iniziativa popolare). S’intende così tenere conto anche del fatto che, di norma, i partiti, spesso organizzati come associazioni, sono esentati dall’obbligo di presentare i conti secondo gli articoli 958 e seguenti CO. Sono assoggettati al regime della contabilità ordinaria soltanto le associazioni che gestiscono un’impresa commerciale o che, a causa della loro dimensione (somma di bilancio, cifra d’affari o posti a tempo pieno) sono soggetti all’obbligo di revisione (art. 957 cpv. 2 n. 2 CO e contrario in combinato disposto con art. 61 cpv. 2 e 69b cpv. 1 del Codice civile [CC]22). Di regola, i partiti non soddisfano questi requisiti e secondo il CO devono tenere soltanto una contabilità sulle entrate e sulle uscite nonché sulla loro situazione patrimoniale (la cosiddetta contabilità semplificata).

I partiti non devono necessariamente essere soggetti nemmeno all’obbligo della contabilità semplificata visto che sono liberi di scegliere la loro forma legale e, in particolare, non devono per forza organizzarsi come persona giuridica. L’obbligo di pubblicità delle entrate secondo l’articolo76b del progetto preliminare sussiste invece per i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, indipendentemente dal fatto che siano assoggettati o meno a obblighi contabili secondo il CO.

Una minoranza (Stöckli, Janiak) ritiene che occorrerebbe assoggettare all’obbligo di pubblicità anche le uscite e la situazione patrimoniale. È lecito supporre che i partiti tengano una contabilità semplificata, la quale contiene già comunque questi dati. Si può così evitare che debbano impiegare risorse specificatamente per la pubblicazione, in vista della dichiarazione delle loro entrate. Le informazioni sulle uscite e sulla

20 Cfr. per una panoramica dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale: www.parlament.ch > Organi > Gruppi parlamentari > Partiti rappresentati in Parlamento (data di consultazione: 15 marzo 2019).

21 RS 220

22 RS 210