Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 23 pagine

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Una minoranza (Caroni) è dell’avviso che il divieto di accettare liberalità dall’estero si spinga troppo lontano. Il progetto preliminare è teso a creare trasparenza per quanto riguarda chi finanzia i partiti e le campagne, incluse quindi anche le liberalità cospicue dall’estero. Non si tratterebbe di distinguere tra liberalità buone (nazionali) e cattive (estere); distinzione questa che si potrebbe inoltre rivelare difficile da operare. Il divieto complicherebbe ulteriormente l’esecuzione del progetto.

Art. 76i Trattamento dei dati personali e scambio di informazioni

Il servizio competente sarà abilitato a trattare dati personali ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali (in particolare il controllo e la pubblicazione). Si tratta dei dati sull’identità e sulle entrate di attori politici secondo gli articoli 76b e 76c. Il servizio tratterà inoltre anche i dati sull’identità delle persone che elargiscono liberalità agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.

In linea con l’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati, i dati personali sono offerti all’Archivio federale per archiviazione 15 anni dopo l’ultimo trattamento (cpv. 2).

Il servizio competente sarà autorizzato a scambiare i dati con le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale. Potrà trasmettere a queste ultime le informazioni ottenute dagli attori politici, segnatamente i dati personali, nella misura in cui siano necessarie all’adempimento dei loro compiti legali (cpv. 3). Viceversa, su richiesta del servizio competente della Confederazione, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica gli comunicheranno le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione (cpv. 4).

Nel caso di una denuncia secondo l’articolo 76e capoverso 3, il servizio competente della Confederazione potrà trasmettere informazioni alle autorità di perseguimento penale competenti.

Art. 76j Disposizioni penali

L’articolo 76j disciplina la punibilità in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 76b–76d e di quelli relativi all’elargizione di liberalità anonime o provenienti dall’estero secondo l’articolo 76h capoversi 3–5. Le disposizioni penali sono necessarie all’attuazione efficace delle prescrizioni legali. Si rinuncia a sanzioni di diritto amministrativo quali la riduzione o la privazione dei contributi ai gruppi parlamentari, come già chiesto dall’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Kathrin Bertschy (iv. pa. 7.490 Stimoli per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti). La soppressione parziale o addirittura totale dei contributi annuali ai gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (art. 12 della legge del 18 marzo 198829 sulle indennità parlamentari) non sarebbe opportuna. Di conseguenza, la CIP-N ha respinto l’iniziativa Bertschy, giudicando critica la mescolanza tra partiti e gruppi parlamentari. La CIP-S sostiene la stessa opinione. I gruppi parlamentari sono organi dell’Assemblea federale e, come tali, non conducono campagne elettorali. I contri-

28 RS 235.1

29 RS 171.21