Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
Aktenzeichen: BAFU-233.11-1849/4/4
novità apportate all’articolo 17. Anche il VFAS critica la modifica dell’articolo 17 perché metterebbe a repentaglio la libertà economica e il diritto di proprietà. Se proprio deve essere adottata, la norma deve essere sancita dalla legge. Anche il VFAS ritiene che, con questa modifica a suo parere non trasparente, venga meno la certezza del diritto. È pertanto necessario chiarire l’articolo 17. Si tratta anche di verificare se sia possibile proseguire una prassi finora consueta. È altresì importante che la norma non entri in vigore con effetto retroattivo. L’associazione critica inoltre il termine di sei mesi in quanto introdurrebbe distorsioni della concorrenza. Uno sguardo critico viene rivolto anche al monitoraggio
dell’UFE collegato a questo termine. Di principio auto-schweiz considera ragionevole la norma prevista nell’articolo 17 capoverso 2 lettera b, preme tuttavia affinché le immissioni giornaliere in circolazione e le «immatricolazioni per motivi tecnici del mercato» continuino a essere possibili e se ne tenga conto ai fini del computo nel bilancio del CO2. Occorre garantire questi aspetti, diversamente auto-schweiz non potrà approvare la norma.
Articolo 17a
In riferimento all’articolo 17a si esprime solo FRC, per il cui parere si rimanda all’articolo 17.
Articolo 17b
In questo articolo si menziona il nuovo metodo di misurazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e si introducono valori obiettivo basati sul metodo WLTP. La CCA e il Cantone di Zurigo, il Cantone dei Grigioni e il Cantone di Glarona ritengono che il passaggio ai nuovi obiettivi WLTP rappresenti una concessione all’industria automobilistica e, pur essendo accettata a causa della situazione legislativa e per il recepimento dall’UE, tale concessione dovrebbe tuttavia fare seguito all’abrogazione delle altre agevolazioni previste dalle prescrizioni in materia di emissioni applicabili ai veicoli nuovi. Anche il Cantone di Basilea-Campagna e il Cantone di Basilea-Città definiscono la novità una concessione e criticano il mantenimento di tutte le agevolazioni; chiedono inoltre un esame dei fattori di conversione in quanto non corrisponderebbero all’ordinanza sull’efficienza energetica, esame che viene sollecitato anche da molti membri dell’Alleanza climatica Svizzera e dal PS. Acconsentono invece al passaggio ai nuovi valori sia l’UPSA che il TCS, i quali considerano la conversione realistica. Il Cantone di Friburgo approva i valori armonizzati con l’UE, mentre il Cantone di Appenzello Interno e il Cantone di Appenzello Esterno criticano la proroga di tutte le agevolazioni in parallelo al nuovo sistema di misurazione, che invece approvano.
Considerata la statistica sulle emissioni di CO2, il Cantone di Ginevra è sorpreso del nuovo valore di 118 grammi di CO2/km per le automobili e consiglia di orientarsi verso un livello di 95 grammi di
CO2/km come previsto dalla legge sul CO2. Anche il Cantone di Vaud vorrebbe, per lo stesso motivo, un valore WLTP inferiore a 100 grammi di CO2/km.
Il VFAS, auto-schweiz e routesuisse sono favorevoli all’introduzione degli obiettivi WLTP. Tuttavia,
auto-schweiz e routesuisse ritengono che, per garantire la sicurezza della pianificazione, i valori non debbano essere successivamente riveduti al ribasso, mentre si esprimono invece per l’introduzione di obiettivi generalmente validi anziché specifici per le varie case costruttrici11. Per la sicurezza della pianificazione, anche l’AGVS è contraria a un’eventuale riduzione successiva degli obiettivi. Il TCS accetta che il Consiglio federale si riservi la possibilità di un successivo adeguamento, ma ricorda anche l’importanza della sicurezza della pianificazione per gli attori interessati. auto-schweiz osserva che non sono disponibili i veicoli necessari per il rispetto dell’obiettivo nella categoria dei veicoli commerciali leggeri, sollevando di conseguenza critiche riferite al valore. Le sanzioni potrebbero pertanto non determinare alcuna riduzione delle emissioni e causare solo un aumento dei costi.
Articolo 24
routesuisse osserva che, per i veicoli con approvazione in più fasi, le nuove norme recepite nel capoverso 3 lettera b rendono difficile prevederne il prezzo, poiché il peso e le emissioni potrebbero essere calcolate solo dopo il completamento dei veicoli. Si dovrebbe pertanto monitorare se questo aspetto causa difficoltà, che sarebbero da eliminare dopo un anno. In merito alla stessa problematica si
11 Nell’Unione europea gli obiettivi basati sul metodo WLTP sono specifici per costruttore. 6/26 BAFU-D-CB3D3401/473