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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta;

c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta.

Art. 109 lett. a

Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:

a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;

Art 110 lett. a

Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari:

a. sesso;

Art. 119 Conservazione dei dati

I dati dell’IMESS sono distrutti al termine dell’impiego.

Art. 121 Scopo

I sistemi d’informazione per i simulatori servono a sostenere l’istruzione e la qualificazione di:

a. militari;

b. civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;

c. terzi che si allenano al simulatore.

Art. 123 lett. c

Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d’informazione per i simulatori presso:

c. i superiori militari o civili della persona interessata.

Art. 124 cpv. 2 lett. c

2Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:

c. ai civili istruiti ai simulatori o a terzi che si allenano nonché ai rispettivi organi superiori e superiori.