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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta;
c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta.
Art. 109 lett. a
Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:
a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;
Art 110 lett. a
Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari:
a. sesso;
Art. 119 Conservazione dei dati
I dati dell’IMESS sono distrutti al termine dell’impiego.
Art. 121 Scopo
I sistemi d’informazione per i simulatori servono a sostenere l’istruzione e la qualificazione di:
a. militari;
b. civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
c. terzi che si allenano al simulatore.
Art. 123 lett. c
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d’informazione per i simulatori presso:
c. i superiori militari o civili della persona interessata.
Art. 124 cpv. 2 lett. c
2Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:
c. ai civili istruiti ai simulatori o a terzi che si allenano nonché ai rispettivi organi superiori e superiori.