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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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1. PISA,
2. FA-SVSAA,
3. JORASYS,
4. DDSV,
5. PSN.
Art. 167k Comunicazione dei dati
1Il SPPEs rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPSA ai propri collaboratori per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM9.
2Il SPPEs comunica i dati dell’IPSA sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:
a. agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere;
b. agli organi competenti per la ciberdifesa;
c. al Servizio specializzato per l’estremismo in seno all’esercito;
d. al comando della polizia militare;
e. all’unità organizzativa Personale dell’esercito;
f. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
g. al Servizio delle attività informative della Confederazione.
Art. 167l Conservazione dei dati
Dopo il venir meno della correlazione tra la persona interessata e la possibile minaccia per l’esercito, i dati dell’IPSA sono conservati per dieci anni al massimo.
Art. 168 Organo responsabile
La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d’informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS).
Art. 169, frase introduttiva nonché lett. d ed e
Il sistema SCHAMIS serve:
d. all’emissione di attestati di assicurazione elettronici per i veicoli della Confederazione;
e. alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore di parlamentari conformemente all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 198810 concernente la legge sulle indennità parlamentari.