Progetto
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Art. 56 Dati
L’ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito e la gestione dei casi, appunti sulla conduzione di colloqui nonché atti o documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un’assistenza sociale.
Art. 57 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISB presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
e. il sistema PISA.
Art. 58 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati dell’ISB alle seguenti persone mediante procedura di richiamo:
a. ai collaboratori del Servizio sociale dell’esercito;
b. ai militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell’esercito;
c. al servizio specializzato Diversity Esercito svizzero per i rispettivi clienti;
d. all’Assistenza spirituale dell’esercito.
Art. 63 cpv. 2
2I dati di cui all’articolo 62, contenuti nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) sono resi accessibili all’IPV mediante procedura di richiamo.
Art. 65 cpv. 2
2I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.
Art. 72 Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).
Art. 73, frase introduttiva
Il SII-SSC serve all’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC) e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della prepa-