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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 56 Dati

L’ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito e la gestione dei casi, appunti sulla conduzione di colloqui nonché atti o documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un’assistenza sociale.

Art. 57 Raccolta dei dati

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISB presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. i comandi militari;

c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;

d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;

e. il sistema PISA.

Art. 58 Comunicazione dei dati

L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati dell’ISB alle seguenti persone mediante procedura di richiamo:

a. ai collaboratori del Servizio sociale dell’esercito;

b. ai militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell’esercito;

c. al servizio specializzato Diversity Esercito svizzero per i rispettivi clienti;

d. all’Assistenza spirituale dell’esercito.

Art. 63 cpv. 2

2I dati di cui all’articolo 62, contenuti nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) sono resi accessibili all’IPV mediante procedura di richiamo.

Art. 65 cpv. 2

2I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.

Art. 72 Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

Art. 73, frase introduttiva

Il SII-SSC serve all’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC) e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della prepa-