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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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1ter

Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti:

a. agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari;

b. agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;

c. agli organi competenti per il Servizio medico militare.

Art. 17 cpv. 4ter, 4quatere 5

4ter bis

I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a , che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all’articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), al massimo però per una settimana.

4quater

I dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 sono conservati per cinque anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza.

5Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Capitolo 2 Sezione 2 (art. 18–23)

Abrogata

Art. 24 Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA).

Art. 27, frase introduttiva

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 3, frase introduttiva

1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

c. agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari;

3L’Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:

Art. 30 Organo responsabile

In ogni piazza d’armi e in ogni ospedale militare l’Aggruppamento Difesa gestisce in maniera decentralizzata un sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).