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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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8. l’interesse all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare,
9. il rischio potenziale di abuso dell’arma personale;
cbis. dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni ottenute per il comando di sistemi militari;
n. dati per l’esame e il controllo di domande di riscossione di contributi per la formazione.
2Esso contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
4Esso contiene i seguenti dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP):
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito;
b. i dati psicologici seguenti:
1. dati concernenti lo stato psichico,
2. dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico- biografici,
3. risultati di test psicologici,
4. certificati di specialisti civili in psicologia;
c. dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13;
d. corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;
e. dati forniti volontariamente dalle persone assistite.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4
1Concerne soltanto il testo tedesco.
4Il SPP raccoglie i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 presso:
a. la persona da esso assistita;
b. i superiori militari della persona assistita;
c. il Servizio medico militare;
d. terzi, sempre che la persona assistita abbia dato il suo consenso.
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbisnonché cpv. 1ter
1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:
bbis. agli organi e alle persone incaricate del reclutamento;