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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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d. agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata.
Titolo prima dell’art. 167a
Sezione 5: Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare
Art. 167a Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS).
Art. 167b lett. a e b
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 167d Raccolta dei dati
Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:
a. la persona interessata;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
d. le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa;
e. mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire:
1. dal registro nazionale di polizia,
2. dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL dell’Ufficio federale di polizia,
3. dal SIAC,
4. dalle banche dati dell’Ufficio centrale Armi di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm5,
5. dalla consultazione online dei registri delle armi dei Cantoni,
6. dal PISA,
7. dall’IPV,
8. dal FA-SVSAA,
9. dal sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV),