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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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razione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell’ambito dei seguenti compiti:

Art. 85 cpv. 2

2Il MIL Office serve inoltre a impedire abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno.

Art. 86 lett. a, abise h

Il MIL Office contiene i seguenti dati:

a. generalità, indirizzo e dati di contatto;

abis. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;

h. dati sull’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito.

Art. 87 lett. a

I comandi militari raccolgono i dati per il MIL Office presso:

a. la persona interessata; questa può trasmettere i dati anche volontariamente tramite un portale elettronico gestito dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 88 Comunicazione dei dati

I comandi militari comunicano i dati del MIL Office agli organi e alle persone seguenti:

a. agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere;

b. agli organi e alle persone competenti per gli impieghi;

c. agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari;

d. all’Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all’articolo 86 lettere a, abis, c e g.

Art. 94 Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISKM agli organi e alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

Art. 103, frase introduttiva nonché lett. a e c

Il FIS FT serve all’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari per adempiere i seguenti compiti: