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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 33, frase introduttiva

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:

Capitolo 2 Sezione 5 (art. 36–41)

Abrogata

Art. 42 Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA).

Art. 45, frase introduttiva

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDIS FA presso:

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:

2L’Aggruppamento Difesa consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell’Istituto di medicina aeronautica.

Art. 47 cpv. 1 e 3

1Abrogato

3Se alla scadenza della durata di conservazione secondo il capoverso 2 una persona è ancora in cura o in assistenza presso l’Istituto di medicina aeronautica, i suoi dati saranno conservati per dieci anni dalla fine della cura o dell’assistenza.

Titolo prima dell’art. 48

Sezione 7: Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali

Art. 48 Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali (ISEP KSK).

Art. 49, frase introduttiva nonché lett. a e b

Il sistema ISEP KSK serve: