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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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Art. 179p Raccolta dei dati
La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il MDM:
a. presso i soci in affari esistenti e potenziali in futuro;
b. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
c. tramite un’interfaccia dal sistema d’informazione della Confederazione gestito al di fuori del DDPS per la gestione dei dati master;
d. presso fornitori e fabbricanti di materiale svizzeri ed esteri.
Art. 179q Comunicazione dei dati
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDM agli organi e alle persone competenti per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.
Art. 179r Conservazione dei dati
1Dopo la conclusione della relazione d’affari con un socio in affari, i dati del MDM sono conservati come segue:
a. i dati di cui all’articolo 179o lettere a-o: per dieci anni;
b. i dati di cui all’articolo 179o lettera p: per cinquant’anni.
2Se è chiaro che una persona non diventerà socia in affari, i suoi dati sono conservati per due anni.
Art. 181 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, frase introduttiva
1I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:
a. garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell’esercito nei settori della truppa o degli oggetti utilizzati a scopi militari dell’esercito, dell’Amministrazione militare o di terzi;
2Con i suoi mezzi di sorveglianza e con il personale necessario, l’esercito può fornire alle autorità civili, su richiesta, prestazioni di sorveglianza aerotrasportate:
Art. 186 cpv. 3
3Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali non degni di particolare protezione.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.