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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.

2La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

1Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, nell’esercizio di sistemi di informazione o nell’impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in particolare nell’esercito e nell’amministrazione militare, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:

a. Abrogata

Art. 3

Abrogato

Art. 4 cpv. 1

1Il DDPS e le sue unità amministrative gestiscono congiuntamente una rete integrata dei sistemi d’informazione disciplinati nella presente legge e nelle sue disposizioni d’esecuzione.

Art. 6 Trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione internazionale

Nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:

a. è previsto in una legge formale o in un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo;

b. è previsto dalle disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un accordo internazionale concluso dal Consiglio federale e se i dati trattati non sono dati personali degni di particolare protezione né profili della personalità.

Art. 7 cpv. 2, primo periodo

2Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione, inclusi i fornitori di prestazioni esterni a cui si è fatto ricorso, possono trattare dati soltanto se è necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. …