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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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Art. 167i Dati
L’IPSA contiene i seguenti dati di persone che presentano una relazione con una possibile minaccia per l’esercito:
a. generalità;
b. stato civile, luogo di nascita. luogo d’origine, professione e istruzione;
c. nazionalità, etnia, religione e statuto di soggiorno;
d. dati per la prova dell’identità, inclusi i caratteri somatici;
e. orientamento politico e ideologico;
f. risultati del reclutamento, incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni, servizi prestati, impieghi ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
g. situazione reddituale e patrimoniale;
h. dati medici e biometrici;
i. riprese videofotografiche e registrazioni audio;
j. persone di riferimento nonché la loro identità;
k. dati concernenti il luogo di soggiorno della persona, inclusi i profili di spostamento;
l. dati concernenti i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dalla persona, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento;
m. dettagli relativi alla possibile minaccia per l’esercito derivanti da o connesse a una persona;
n. ulteriori informazioni e dati necessari al SPPEs per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM8.
Art. 167j Raccolta dei dati
Il SPPEs raccoglie i dati per l’IPSA:
a. presso la persona interessata;
b. presso i comandi militari;
c. presso i servizi informazioni svizzeri ed esteri;
d. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
e. presso le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f. da fonti pubblicamente accessibili;
g. mediante procedura di richiamo da: