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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 167i Dati

L’IPSA contiene i seguenti dati di persone che presentano una relazione con una possibile minaccia per l’esercito:

a. generalità;

b. stato civile, luogo di nascita. luogo d’origine, professione e istruzione;

c. nazionalità, etnia, religione e statuto di soggiorno;

d. dati per la prova dell’identità, inclusi i caratteri somatici;

e. orientamento politico e ideologico;

f. risultati del reclutamento, incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni, servizi prestati, impieghi ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;

g. situazione reddituale e patrimoniale;

h. dati medici e biometrici;

i. riprese videofotografiche e registrazioni audio;

j. persone di riferimento nonché la loro identità;

k. dati concernenti il luogo di soggiorno della persona, inclusi i profili di spostamento;

l. dati concernenti i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dalla persona, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento;

m. dettagli relativi alla possibile minaccia per l’esercito derivanti da o connesse a una persona;

n. ulteriori informazioni e dati necessari al SPPEs per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM8.

Art. 167j Raccolta dei dati

Il SPPEs raccoglie i dati per l’IPSA:

a. presso la persona interessata;

b. presso i comandi militari;

c. presso i servizi informazioni svizzeri ed esteri;

d. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

e. presso le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

f. da fonti pubblicamente accessibili;

g. mediante procedura di richiamo da:

8 RS 510.10