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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 176, frase introduttiva e lett. c

Il DDSV contiene i seguenti dati:

c. dati necessari per lo scambio di dati di cui all’articolo 175 lettera c.

Art. 177, frase introduttiva

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il DDSV presso:

Art. 178 Comunicazione dei dati

L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del DDSV agli organi e alle persone seguenti:

a. i dati di cui all’articolo 176 lettere a e b: ai comandi militari nonché alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;

b. i dati di cui all’articolo 176 lettera c: agli organi e alle persone competenti per i sistemi d’informazione militari.

Art. 179 Conservazione dei dati

I dati del DDSV sono conservati per cinque anni al massimo.

Art. 179b lett. d

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 179c cpv. 4

4Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers11 e delle sue disposizioni d’esecuzione.

Art. 179d lett. e

Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

e. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dal SIGDP e dalla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm12.

Art. 179e cpv. 2 lett. e

2Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali:

11 RS 172.220.1

12 RS 514.54