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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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Art. 176, frase introduttiva e lett. c
Il DDSV contiene i seguenti dati:
c. dati necessari per lo scambio di dati di cui all’articolo 175 lettera c.
Art. 177, frase introduttiva
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il DDSV presso:
Art. 178 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del DDSV agli organi e alle persone seguenti:
a. i dati di cui all’articolo 176 lettere a e b: ai comandi militari nonché alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
b. i dati di cui all’articolo 176 lettera c: agli organi e alle persone competenti per i sistemi d’informazione militari.
Art. 179 Conservazione dei dati
I dati del DDSV sono conservati per cinque anni al massimo.
Art. 179b lett. d
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 179c cpv. 4
4Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers11 e delle sue disposizioni d’esecuzione.
Art. 179d lett. e
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:
e. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dal SIGDP e dalla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm12.
Art. 179e cpv. 2 lett. e
2Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali:
11 RS 172.220.1
12 RS 514.54