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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 141, frase introduttiva nonché lett. b, c, d ed e

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il FA-SVSAA presso:

b. il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade;

c. l’IPV;

d. il SIGDP;

e. gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139.

Art. 142 cpv. 1

1L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del FA-SVSAA:

a. agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139;

b. al PISA e al SIAC.

Art. 143 Conservazione dei dati

1I dati del FA-SVSAA, compresi i dati sulle misure amministrative militari dell’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito, sono conservati al massimo per 80 anni dalla registrazione.

2I dati sulle misure amministrative civili sono conservati al massimo finché sono contenuti nel SIAC.

3Per quanto riguarda i dati sulle visite di controllo sono conservati di volta in volta soltanto i dati dell’ultima visita di controllo nonché la data della prossima visita di controllo.

Art. 147 cpv. 2 lett. d

2Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

d. le banche dati dell’Ufficio centrale Armi di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm4.

Art. 148 cpv. 1 lett. c n. 2bise lett. d

1Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:

c. agli organi incaricati dell’avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso:

2bis. la società nazionale di rete,

4 RS 514.54