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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine
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Art. 141, frase introduttiva nonché lett. b, c, d ed e
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il FA-SVSAA presso:
b. il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade;
c. l’IPV;
d. il SIGDP;
e. gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139.
Art. 142 cpv. 1
1L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del FA-SVSAA:
a. agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139;
b. al PISA e al SIAC.
Art. 143 Conservazione dei dati
1I dati del FA-SVSAA, compresi i dati sulle misure amministrative militari dell’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito, sono conservati al massimo per 80 anni dalla registrazione.
2I dati sulle misure amministrative civili sono conservati al massimo finché sono contenuti nel SIAC.
3Per quanto riguarda i dati sulle visite di controllo sono conservati di volta in volta soltanto i dati dell’ultima visita di controllo nonché la data della prossima visita di controllo.
Art. 147 cpv. 2 lett. d
2Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:
d. le banche dati dell’Ufficio centrale Armi di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm4.
Art. 148 cpv. 1 lett. c n. 2bise lett. d
1Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:
c. agli organi incaricati dell’avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso:
2bis. la società nazionale di rete,