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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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10. dal PSN.

Art. 167e cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, b e c nonché cpv. 2 lett. b e c

1Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti:

a. Concerne soltanto il testo francese.

b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM6;

c. ai collaboratori del Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs) per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.

2Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

b. Concerne soltanto il testo tedesco.

c. agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art. 167f Conservazione dei dati

I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione delle attività della polizia militare concernenti un fatto.

Sezione 6 (art. 167g–167l), inserire prima del titolo del capitolo 6

Sezione 6: Sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito

Art. 167g Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito (IPSA).

Art. 167h Scopo

L’IPSA serve al SPPEs per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM7, in particolare:

a. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;

b. alla protezione preventiva dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti;

c. alla tenuta dei giornali e alla condotta dell’impiego.

6 RS 510.10

7 RS 510.10