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Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 21 pagine

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Art. 170, frase introduttiva nonché lett. a e abis

Il sistema SCHAMIS contiene:

a. i seguenti dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni:

1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,

2. numero d’assicurato AVS,

3. indicazioni concernenti la situazione finanziaria e professionale,

4. dati di assicurazioni,

5. dati medici e sanitari,

6. dati da procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi,

7. dati di condotta militari,

8. dati relativi ai detentori dei veicoli;

abis. i seguenti dati di terzi necessari all’adempimento dello scopo:

1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,

2. professione;

Art. 171, frase introduttiva e lett. i

La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAMIS presso:

i. le assicurazioni.

Art. 172 Comunicazione dei dati

1La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAMIS ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all’articolo 169.

2La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.

Art. 173 Conservazione dei dati

I dati del sistema SCHAMIS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.

Titolo prima dell’art. 174

Sezione 2: Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa

Art. 174 Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV).

Art. 175, frase introduttiva

Il DDSV serve all’adempimento dei seguenti compiti: