Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

federale diretta. La nuova regolamentazione proposta può contribuire ad armonizzare le deduzioni tra i Cantoni e nel quadro dell’imposta federale diretta.

1.4 Persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente

Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente possono dedurre dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, di norma nel conto economico.

In alcuni casi, per questioni di uguaglianza giuridica, le spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro e le spese supplementari per i pasti fuori domicilio vengono considerate nella prassi spese deducibili anche per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, sebbene non rappresentino spese di conseguimento del reddito in senso stretto. A tal fine non trova tuttavia applicazione la limitazione della deduzione per le spese di trasporto a causa dell’esplicita disposizione legislativa.13 Le altre spese comparabili alle spese professionali devono per contro essere sempre contabilizzate singolarmente; in questo caso non è prevista alcuna deduzione forfettaria.

1.5 La normativa proposta

1.5.1 Imposta federale diretta

In futuro le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente devono poter far valere ai fini dell’imposta federale diretta tutte le spese professionali sotto forma di importo forfettario. La nuova regolamentazione introduce una semplificazione generale che riguarda allo stesso modo contribuenti e pubblica amministrazione. La deduzione comporta altresì un importante miglioramento sotto il profilo della neutralità fiscale rispetto alle varie forme di lavoro. Considerato che con l’applicazione dell’importo forfettario viene meno il vincolo tra deduzioni e forma di lavoro, tutte le forme di lavoro saranno trattate in modo neutrale sul piano fiscale. In alternativa si possono giustificare e dedurre come finora tutte le spese effettive sopravvenute.

Nell’ordinanza del 18 dicembre 199114 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta, il Consiglio federale ha disposto la delega al DFF della facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD in materia di spese professionali. Tale competenza dovrà restare in vigore, ma sarà sancita nella legge. Finora le disposizioni di esecuzione erano definite dal DFF nell’ordinanza sulle spese professionali.

L’ordinanza sulle spese professionali dovrà disciplinare segnatamente:

• l’entità dell’importo forfettario;

• la riduzione dell’importo forfettario in caso di occupazione a tempo parziale;

• la corrispondenza della scelta tra deduzione forfettaria e giustificazione delle spese effettive ai fini dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali;

13Markus Reich, Marina Züger, Philipp Betschart, in: Martin Zweifel, Michael Beusch (a

cura di), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ed., Basilea 2016, art. 27 LIFD N 12

14 RS 642.118