Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine
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finora dall’ordinanza sulle spese professionali, la deduzione delle spese supplementari per pasti avrà la forma di una deduzione forfettaria, applicabile a ciascun pasto principale per il quale si rende necessario il pasto fuori domicilio. Tale deduzione forfettaria si applicherà anche se il datore di lavoro, per ridurre il prezzo dei pasti, distribuisce buoni o buoni pasto oppure se tali pasti possono essere consumati in una struttura della ristorazione sovvenzionata del datore di lavoro. La tariffa giornaliera unitaria applicabile a tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente introduce una semplificazione sostanziale sia nell’ambito della procedura di dichiarazione sia in quella di tassazione.
In virtù della nuova lettera d è possibile dedurre fiscalmente le spese sostenute per il lavoro mobile e gli altri spazi (ad es. quelli destinati al «co-working») che il datore di lavoro non rimborsa. Questa deduzione si applica anche alle spese per le attrezzature da lavoro (ad es. schermo, stampante). La deduzione è possibile anche se il datore di lavoro mette a disposizione una postazione di lavoro. A seguito della limitazione alle spese necessarie, quelle di mantenimento non sono ancora ammesse alla deduzione. Ciò riguarda da un lato le spese per i locali che non vengono utilizzati esclusivamente per il lavoro e dall’altro le altre spese, soprattutto quelle private. Anche nel caso delle spese dovute all’attività professionale può essere opportuno considerare una quota privata di tali spese (ad es. schermo).
Nelle altre spese professionali previste dall’articolo 26 capoverso 1 lettera e sono incluse tutte le ulteriori spese necessarie, da giustificarsi, per l’esercizio dell’attività professionale. Tali spese non potranno più essere dedotte in via forfettaria come avveniva finora, ma dovranno essere giustificate individualmente. La qualificazione di queste spese corrisponde al diritto vigente. Queste spese comprendono ad esempio attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, contributi sindacali e spese supplementari per i lavori pesanti.
Se fa valere le spese di cui al capoverso 1 come spese effettive, il contribuente dovrebbe procedere in maniera analoga anche per le deduzioni nell’ambito dell’imposta cantonale sul reddito. La deduzione differenziata delle spese professionali per motivi di ottimizzazione delle imposte (ad es. in via forfettaria per l’imposta federale diretta e come spese effettive per le imposte cantonali) non è giustificata, essendo comunque note le spese effettive.
Capoverso 2
Invece delle singole spese di cui al capoverso 1, le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente possono far valere per le spese professionali una deduzione forfettaria. Tale deduzione comprende tutte le spese professionali sostenute dal contribuente contestualmente all’attività lucrativa principale. Stando ai dati disponibili per i Cantoni di Berna, Basilea Campagna e Soletta, appare esserci una scarsa correlazione tra reddito e spese professionali. Ecco perché si prevede una deduzione forfettaria indipendente dal reddito. Come avviene oggi, tale deduzione deve essere opportunamente ridotta in caso di occupazione a tempo parziale o di attività esercitata soltanto durante una parte dell’anno. In quest’ultimo caso la deduzione forfettaria deve essere ridotta proporzionalmente al rapporto tra i mesi lavorati e quelli non lavorati. In caso di occupazione a tempo parziale, l’importo forfettario deve essere ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione. A tal fine si può considerare il numero di giorni lavorativi.