Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine

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delle spese professionali si riflette sul numero di persone esercitanti un’attività lucrativa tassate alla fonte che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore. Questa tassazione tiene conto delle deduzioni ordinarie. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte domiciliate in Svizzera opteranno dunque per questo tipo di tassazione se ciò comporterà per loro un onere fiscale inferiore.

Appare pertanto ragionevole articolare le deduzioni in modo tale da poterne tenere adeguatamente conto nella tariffa dell’imposta alla fonte e far sì che per l’imposta alla fonte e la tassazione risultino oneri fiscali comparabili.

Se l’onere fiscale è il medesimo, darà luogo a un numero minore di procedure di tassazione ordinarie ulteriori e di conseguenza a una semplificazione sia per i contribuenti sia per le autorità fiscali.

1.8.2 Data dell’entrata in vigore

Secondo l’articolo 72 LAID, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, la Confederazione tiene conto dei Cantoni nel determinare la data dell’entrata in vigore; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l’adeguamento della loro legislazione. L’entrata in vigore della presente nuova regolamentazione deve avvenire in contemporanea per l’imposta federale diretta e le imposte di tutti i Cantoni, al fine di raggiungere le semplificazioni auspicate ed evitare la commistione di diversi sistemi di deduzione.

Se, al momento dell’entrata in vigore della disposizione modificata della LAID, il diritto fiscale cantonale non fosse ancora stato adeguato, questa disposizione si applicherebbe direttamente. In tal caso il governo cantonale è obbligato a emanare le prescrizioni transitorie necessarie. Vi rientra anche l’entità dell’importo forfettario per le imposte cantonali, essendo assolutamente necessaria per l’applicazione della disposizione della LAID.

1.8.3 Adeguamenti informatici

L’introduzione di una deduzione forfettaria delle spese professionali di persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente comporta adeguamenti informatici per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e, 2 e 3

Il capoverso 1 della regolamentazione proposta contiene un elenco esaustivo delle deduzioni che le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente possono far valere come spese professionali. Per la deduzione delle spese di trasporto (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) è fatta salva la disposizione vigente. Finora le spese supplementari necessarie per l’alloggio nel luogo di lavoro nei giorni di lavoro erano deducibili come altre spese professionali. Ora sono menzionate esplicitamente nella lettera b; le premesse per la deducibilità rimangono invariate. Le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni devono continuare a essere deducibili. Entrambe le spese sono inoltre necessarie se il lavoro viene svolto fuori domicilio e/o presso il luogo di lavoro, malgrado sussista la possibilità di telelavoro. Come previsto