Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine

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La tariffa giornaliera forfettaria unitaria per il vitto fuori domicilio è stata respinta come misura isolata. Tuttavia, in caso di giustificazione delle spese effettive, l’intenzione è di prevedere solo una deduzione.

1.7.3 Deduzione forfettaria delle spese professionali – nessuna variazione per le spese di trasporto

Fatta eccezione per le spese di trasporto, le spese professionali devono poter essere deducibili in via forfettaria. Per quanto concerne le spese di trasporto, devono rimanere invariate le regole attuali, in particolare quelle relative agli importi massimi. Questa variante escluderebbe dalla deduzione forfettaria una percentuale significativa delle spese professionali, rappresentando così meglio la situazione individuale delle persone. Tuttavia, tale considerazione a parte delle spese di trasporto ostacolerebbe la semplificazione generale auspicata. Anche in futuro, nell’ambito della procedura di dichiarazione e di tassazione, andrebbe accertata la situazione individuale delle persone che sostengono spese di trasporto. Dato che le spese di trasporto possono essere fatte valere soltanto in modo effettivo, verrebbe meno la neutralità fiscale rispetto alle forme di lavoro. La deduzione forfettaria così concepita non si spinge abbastanza lontano da permettere di raggiungere gli obiettivi della nuova regolamentazione.

È stata altresì verificata la possibilità di raggiungere la neutralità fiscale rispetto alle forme di lavoro sopprimendo la deduzione delle spese di trasporto. Questa soppressione è stata respinta perché occorre sostanzialmente preservare gli elementi che oggi sono deducibili a titolo di spese professionali.

1.7.4 Limitare a due periodi fiscali le deduzioni per il soggiorno fuori domicilio

Le spese per il soggiorno fuori domicilio sono dovute anche alla distanza tra domicilio e luogo di lavoro e di conseguenza hanno motivazioni promiscue. Tali spese sono frutto della scelta professionale di lavorare in un determinato luogo di lavoro (o in più luoghi di lavoro) e della scelta personale di abitare in un determinato domicilio (o in più domicili). Per queste deduzioni è stata esaminata la possibilità di limitarle a due periodi fiscali dall’inizio dell’attività lucrativa nel luogo del soggiorno, per tenere conto nel miglior modo possibile della motivazione promiscua di tali spese. Questa limitazione è stata respinta come misura isolata, in quanto, considerato il numero verosimilmente esiguo di casi, non comporterebbe alcuna semplificazione significativa della procedura di tassazione.

1.8 Attuazione

1.8.1 Imposta alla fonte

Secondo l’articolo 85 capoverso 2 LIFD, nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali. Con la nuova regolamentazione proposta è possibile mantenere invariata tale prassi e tenere adeguatamente conto della deduzione forfettaria delle spese professionali. La riduzione dell’importo forfettario a seguito di un’attività lucrativa inferiore a 12 mesi si riflette nella tariffa, benché la tariffa attuale non tenga conto sul piano tecnico di una riduzione dovuta a un’attività svolta a tempo parziale.

I lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte che hanno solamente un reddito da lavoro possono rinunciare alla tassazione ordinaria. L’articolazione delle deduzioni