Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine

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1.3.2 Spese supplementari per pasti fuori domicilio

Le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio e in caso di lavoro a turni o notturno sono deducibili ai fini sia dell’imposta federale diretta sia dell’imposta sul reddito cantonale (art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 9 cpv. 1 LAID). Tali spese vengono considerate nell’ambito delle deduzioni forfettarie (per ogni pasto principale preso fuori casa). È esclusa la giustificazione di spese effettive più elevate. Ai fini dell’imposta federale diretta si possono far valere 15 franchi al giorno per un pasto principale o 3200 franchi all’anno. Questi importi forfettari si dimezzano se il datore di lavoro, per ridurre il prezzo dei pasti, distribuisce buoni oppure se i pasti possono essere consumati in una struttura della ristorazione sovvenzionata del datore di lavoro (art. 6 cpv. 2 e n. 1 appendice dell’ordinanza sulle spese professionali).

Tale deduzione può essere fatta valere soltanto nella misura in cui i pasti presi fuori casa per motivi professionali comportano spese supplementari rispetto a quelli presi a domicilio. Detta circostanza si verifica in particolare quando la distanza tra il luogo di domicilio e quello di lavoro è notevole o quando la pausa per il pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sulle spese professionali). La deduzione non è ammessa in assenza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi a un prezzo inferiore a dette aliquote8 (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza sulle spese professionali). In determinate situazioni (ad es. lavoro a turni, soggiorno fuori domicilio) è ammessa la deduzione delle spese supplementari per due pasti principali al giorno.

1.3.3 Altre spese professionali

Si possono far valere come altre spese professionali, in particolare, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software informatici), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sulle spese professionali). Ai fini dell’imposta federale diretta la deduzione complessiva è del 3 per cento del salario netto, ma almeno 2000 franchi e al massimo 4000 franchi all’anno (n. 1 appendice dell’ordinanza sulle spese professionali). È fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sulle spese professionali). Quasi metà dei disciplinamenti cantonali è conforme a quello dell’imposta federale diretta.9 Negli altri Cantoni si riscontrano importi forfettari sia inferiori che superiori.

La deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 ordinanza sulle spese professionali). Oggi i dati necessari per la riduzione basata sul

8 Per le aliquote consultare il Promemoria N2 2007 concernente la stima del vitto e alloggio dei dipendenti; www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta IFD > Informazioni specifiche > Promemoria.

9 Déduction forfaitaire pour autres dépenses professionnelles, Portafogli fiscali 2021; www.estv.admin.ch > L’AFC > Sistema fiscale svizzero > Portafogli fiscali > Frais (frais d’acquisition du revenu)