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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Inserire dopo il titolo del capitolo 6

Art. 33a Destinazione vincolata della tassa sul CO2

1Dei proventi della tassa sul CO2 per ridurre le emissioni di CO2 sono a destinazione vincolata secondo gli articoli 34-35:

a. fino al 2030: meno della metà;

b. a partire dal 2031: un terzo.

2Alla fine di un esercizio annuale i fondi inutilizzati non possono superare 150 milioni di franchi. I fondi che eccedono questo importo sono distribuiti nell’esercizio annuale successivo al prossimo alla popolazione e all’economia conformemente all’articolo 36.

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

1Al massimo 420 milioni di franchi dei proventi di cui all’articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati annualmente per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione concede ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne9.

2I contributi globali sono versati conformemente all’articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:

a. a complemento delle condizioni di cui all’articolo 52 LEne, i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell’involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti, e ne garantiscono un’attuazione armonizzata;

b. in deroga all’articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

3Tramite il contributo di base, fino alla fine del 2030 i Cantoni ricevono dai proventi di cui all’articolo 33a capoverso 1 ulteriori 40 milioni di franchi per programmi d’incentivazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore. Viene applicata la stessa chiave di ripartizione del contributo di base.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i requisiti minimi di un programma d’incentivazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore.

9 RS 730.0