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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13b Principio

1Chi immette carburanti in libero consumo per il trasporto terrestre conformemente alla legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali deve ridurre una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione a scopo energetico di tali carburanti mediante l’immissione in libero consumo di carburanti rinnovabili. I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 35d della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).

2Il Consiglio federale fissa la quota delle emissioni di CO da ridurre tra il cinque e il

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dieci per cento, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 o dello sviluppo delle emissioni di CO2 dei trasporti. Consulta previamente il settore interessato.

3Le persone di cui al capoverso 1 possono riunirsi in raggruppamenti.

4Esso può escludere dall’obbligo di introdurre carburanti rinnovabili l’immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti.

5Le persone di cui al capoverso 1 devono informare periodicamente la Confederazione:

a. sulle quantità di carburante immesse l’anno precedente nei trasporti esentati dalla tassa;

b. i costi dei carburanti rinnovabili;

c. il supplemento sui prezzi dei carburanti sulla base dei costi secondo la lettera b.

Art. 13c Sanzione in caso di mancato impiego di carburanti rinnovabili

1Chi non adempie il proprio obbligo secondo l’articolo 13b capoverso 1 per ogni tonnellata di CO2 emessa in eccesso deve

a. versare alla Confederazione un importo di 160 franchi;

b. l’anno successivo consegnare alla Confederazione un attestato internazionale.

Titolo dopo l’art. 13c

Sezione 2: Carburanti per l’aviazione

Art. 13d Obbligo di miscelare carburanti per l’aviazione rinnovabili al

cherosene

1I fornitori di carburanti per l’aviazione devono miscelare al cherosene venduto in Svizzera per il rifornimento una determinata quota di carburanti per l’aviazione rinnovabili (quota di miscelazione). La quota di miscelazione può comprendere una

5RS 641.61

6 RS 814.01