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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

b. all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

c. all’Ufficio federale dell’aviazione civile;

d. all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);

e. a organizzazioni private di cui all’articolo 39 capoverso 2;

f. a richiedenti, persone assoggettate e gestori conformemente alla presente legge;

g. a organi di validazione e di verifica autorizzati;

h. a organi di controllo incaricati dall’UFAM;

i. agli altri organi o alle altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

5Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono richiamare dati personali dai sistemi d’informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti amministrativi e penali o sanzioni e trattarli nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti e obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 40d Verifica dei rischi finanziari legati al clima

1L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari legati al clima che interessano l’istituto.

2La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi finanziari per la stabilità del sistema finanziario legati al clima.

3La FINMA e la BNS pubblicano periodicamente un rapporto ciascuno sui risultati.

Art. 41 Informazione e formazione

1La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua che tematizzano il rapporto fra attività professionali e protezione del clima. Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

2Le autorità informano il pubblico in merito ai provvedimenti di prevenzione adottati nell’ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti per la protezione del clima.

Art. 41a Promozione di tecnologie di propulsione neutrali dal punto di vista

delle emissioni di CO2

1Nell’ambito del trasporto pubblico su strada e della navigazione pubblica la Confederazione può concedere contributi ai costi supplementari che sorgono rispetto alle tecnologie di propulsione tradizionali per i veicoli con fonte energetica basata esclusivamente su propulsione elettrica o a idrogeno.