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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

2Gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 possono essere concessi per un importo massimo di 15 milioni di franchi l’anno e al massimo fino al 31 dicembre 2035.

3Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 45 cpv. 2 e 3

2L’UDSC è l’autorità di perseguimento e l’autorità giudicante.

3Se il fatto costituisce al contempo un’infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un’infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all’UDSC, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Art. 45a Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente:

a. fornisce indicazioni false o incomplete per ottenere il rilascio di attestati nazionali;

b. viola l’obbligo di partecipazione secondo gli articoli 16 capoverso 1 o 16a capoverso 1;

c. viola l’obbligo di presentare un rapporto secondo gli articoli 13b, 13d e 20 o presenta rapporti falsi o incompleti.

2Se il trasgressore agisce per negligenza viene comminata una multa.

Art. 48b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione

delle emissioni e degli attestati non utilizzati

1I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

2I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

3Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

Art. 49b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione

delle emissioni e degli attestati non utilizzati

1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.

2I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022-2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030. Restano salve le limitazioni ai trasferimenti che risultano da accordi internazionali.

3Gli attestati nazionali non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.