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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28 cpv. 2

2In caso di mancata compensazione, devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo nella misura corrispondente:

a. per il 2021: certificati di riduzione delle emissioni;

b. a partire dal 2022: diritti di emissione o attestati internazionali.

Art. 31 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra

1Ai gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione per gli impianti ubicati in uno stesso luogo (gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione) la tassa sul CO2 è restituita per questi impianti, su richiesta, se adempiono le condizioni seguenti:

a. gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;

b. il gestore dispone di una valida convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20168 sull’energia (LEne), nell’ambito della quale sono state rilevate le emissioni di gas serra e sono stati individuati provvedimenti per la riduzione di tali emissioni;

c. il gestore illustra in termini credibili alla Confederazione il modo in cui non provocherà più emissioni di gas serra derivanti dall’utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili entro la fine del 2040;

d. il gestore presenta ogni anno alla Confederazione un rapporto.

2L’impegno di riduzione dura sino alla fine del 2040 e comprende obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra per i periodi 2025-2030 e 2031-2040.

3I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono chiedere alla Confederazione di terminare anticipatamente il loro impegno di riduzione:

a. al 31 dicembre 2030; oppure

b. alla fine dell’anno civile in cui non utilizzano più combustibili fossili a scopo energetico per le loro attività.

4I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono riunirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore che sottoscrive un impegno di riduzione.

5Il Consiglio federale disciplina:

a. i requisiti applicabili agli impegni di riduzione;

b. la delimitazione delle attività economiche di cui al capoverso 1 lettera a da altre attività;

c. le attività di diritto pubblico che danno diritto alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;

8 RS 730.0