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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 2 cpv. 3bis, 4, 4bis, 6 e 7

3bisGli attestati nazionali sono attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite in Svizzera.

4I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero secondo il Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici2;

4bisGli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all’estero secondo l’Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 20153.

6La capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio è il bilancio computabile a livello internazionale tra le emissioni di gas serra e l’assorbimento di CO2 da parte dei pozzi di carbonio;

7La protezione del clima è la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre i gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o prevenire possibili effetti dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera;

Art. 3 Rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, 1tere 2

obiettivi di riduzione

1La Confederazione si impegna affinché le emissioni di gas serra siano ridotte rispetto al 1990 come segue:

a. nell’anno 2030: di almeno il 50 per cento;

b. nella media degli anni 2021–2030: di almeno il 35 per cento.

1bisIl Consiglio federale può stabilire per singoli settori obiettivi e obiettivi intermedi. In tal ambito sono prese in considerazione prestazioni preliminari e il potenziale di riduzione realizzabile dal punto di vista economico.

1terLa riduzione delle emissioni di gas serra secondo il capoverso 1 avviene in primo luogo mediante misure in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota.

2Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 4 cpv. 1 e 5

1Gli obiettivi di riduzione devono in primo luogo essere raggiunti mediante l’adozione di misure secondo la presente legge.

5Se gli obiettivi di riduzione non possono essere realizzati adottando tali misure, la Confederazione può acquistare gli attestati internazionali necessari al raggiungimento degli obiettivi.

2 RS 0.814.011

3 RS 0.814.012