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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione. I carburanti per l’aviazione rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 35d LPAmb7.

2Il Consiglio federale stabilisce la quota di miscelazione e la quota minima dei carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione. Al riguardo tiene conto degli sviluppi e delle normative internazionali, in particolare nell’Unione europea.

3Le persone di cui al capoverso 1 devono soddisfare la quota di miscelazione sulla media annua. Esse possono riunirsi in raggruppamenti.

4Il Consiglio federale può prevedere provvedimenti se vi è motivo di assumere che gli operatori di aeromobili acquistino carburanti per l’aviazione in quantità superiore al fabbisogno reale.

5Le persone di cui al capoverso 1 presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sulle quantità di cherosene e di carburanti per l’aviazione rinnovabili da esse venduti agli operatori di aeromobili.

6Esse devono informare la Confederazione sui costi sostenuti per soddisfare la quota di miscelazione.

Art. 13e Sanzione in caso di inadempimento delle quote di miscelazione Chi non adempie il proprio obbligo secondo l’articolo13d capoverso 1 deve:

a. versare alla Confederazione un importo di 600 franchi per ogni tonnellata di CO2 emessa in eccesso; e

b. l’anno successivo miscelare in misura adeguata ulteriore carburante per l’aviazione rinnovabile.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 cpv. 1 e 3

1I gestori di impianti con una potenza termica totale determinata possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

3Il Consiglio federale stabilisce il limite della potenza termica totale.

Art. 16

1I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria sono tenuti a partecipare al SSQE.

2bisI gestori di impianti di cui al capoverso 1 che emettono meno di una determinata quantità di gas serra sono esentati, su richiesta, dall’obbligo di partecipare al SSQE.

3Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti di cui al capoverso 1 e la quantità di emissioni di gas serra di cui al capoverso 2bis.

7 RS 814.01