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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine
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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
a. per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025–2029: al massimo 85 per cento;
b. per automobili, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030: al massimo 62,5 per cento
c. per autofurgoni e trattori a sella leggeri, messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030: al massimo 69 per cento.
3Gli importatori e costruttori di veicoli di cui ai capoversi 1-2bis(veicoli) devono limitare conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei loro veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco veicoli nuovi).
5Il Consiglio federale monitora l’andamento delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo di misurazione e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati.
Art. 10a cpv. 2
2Nel passaggio a nuovi valori obiettivo, può emanare disposizioni che agevolino il raggiungimento dei nuovi obiettivi durante un periodo limitato. Per le automobili, tali agevolazioni si applicano non oltre le relative agevolazioni nell’Unione europea.
Art. 10b cpv. 2
2Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli dopo il 2030. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 11 Valore obiettivo individuale
1Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l’obiettivo individuale per il parco veicoli nuovi di ogni importatore e costruttore.
2Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale, oltre ai valori obiettivo secondo l’articolo 10, tiene conto in particolare:
a. delle caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il peso o il piano di appoggio;
b. delle norme dell’Unione europea.
3Le automobili, da un lato, e i gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall’altro, formano un parco veicoli nuovo ciascuno.
4Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore comprende al massimo 49 automobili, o al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito separatamente per ogni veicolo con lo stesso metodo di calcolo.