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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37a Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza

1Con i proventi della messa all’asta di diritti di emissione per aeromobili, al massimo tuttavia 30 milioni di franchi l’anno, la Confederazione può promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza, compresi i treni notturni. La Confederazione può promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza, anche con treni notturni. Si devono promuovere, in particolare, le offerte dai costi più efficienti sotto il profilo dell’impatto sul clima e che conseguono la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra.

2Gli aiuti finanziari possono essere accordati al massimo fino a fine 2030.

3La concessione di un aiuto finanziario può essere vincolata in particolare alla condizione che:

a. l’offerta sia messa a disposizione per più anni; oppure

b. l’attrattiva di offerte esistenti per i viaggiatori sia migliorata.

4Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 38 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti dedotti i costi di esecuzione.

Art. 40 cpv. 1 lett. a

1Il Consiglio federale esamina periodicamente:

a. l’efficacia e l’economicità delle misure secondo la presente legge;

Titolo prima dell’articolo 39

Capitolo 7: Esecuzione, procedura e promozione

Art. 40c Sistemi d’informazione e di documentazione

1L’UFAM tiene i sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che devono essere eseguite elettronicamente.

2Nello svolgimento elettronico delle procedure, l’UFAM garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

3In caso di presentazione per via elettronica di informazioni la cui firma è richiesta dalla legge, le autorità federali competenti possono, in luogo della firma elettronica qualificata, riconoscere un’altra conferma elettronica delle informazioni da parte della persona interessata nella rispettiva procedura.

4L’UFAM può concedere agli organi e alle persone seguenti accesso ai sistemi d’informazione e di documentazione:

a. all’Ufficio federale dell’energia;