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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 34a Promozione della geotermia e della pianificazione energetica

1Con un massimo di 35 milioni di franchi all’anno dei proventi di cui all’articolo 33a, la Confederazione può promuovere:

a. progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;

b. pianificazioni energetiche territoriali comunali e sovracomunali per l’utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo.

2Aiuti finanziari secondo il capoverso 1 lettera b possono essere concessi al massimo sino alla fine del 2030.

Il Consiglio federale disciplina in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 35 cpv. 1 e 5

1Al massimo 30 milioni di franchi all’anno dei proventi di cui all’articolo 33a capoverso 1 sono versati al fondo per le tecnologie per il finanziamento di fideiussioni e per la copertura di rischi secondo il capoverso 5.

5Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti nella costruzione e nell’ampliamento di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo.

Art. 36 cpv. 3 e 4

3La quota spettante all’economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. La base per il versamento è la somma dei salari contabilizzata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

4Non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa sul CO2 i gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l’articolo 31.

Art. 37 Promozione dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

1La Confederazione promuove con gli introiti derivanti dalla sanzione negli anni 2024-2030 di cui all’articolo 13, l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici con più unità abitative, nelle aziende e nei parcheggi pubblici.

2I fondi non utilizzati entro la fine del 2032 secondo il capoverso 1 come pure i proventi derivanti dalla sanzione a partire dall’anno 2031 sono assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).

3Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

10 RS 837.0