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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine
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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
4Il Consiglio federale tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 18 cpv. 3
3Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE e di partecipanti in forte crescita. Tiene conto in tal ambito delle norme dell’Unione europea.
Art. 19 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6
2I diritti di emissione sono assegnati o messi all’asta a titolo gratuito.
3Se a un gestore di impianti sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito, la quantità è determinata in particolare in base alla categoria e in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento.
4Ai gestori degli impianti per la produzione e l’utilizzo di elettricità, nonché l’esercizio di impianti per la cattura delle emissioni di CO2, il loro trasporto e il loro stoccaggio, non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.
5Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titoli gratuito sia messa all’asta. I diritti di emissione che non sono messi all’asta e quelli che non sono acquistati all’asta sono cancellati.
6Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 19a cpv. 2, 3 e 4
2I diritti di emissione sono assegnati o messi all’asta a titolo gratuito.
3Se a un operatore di aeromobili sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito, la quantità è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro in un dato anno.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 26 cpv. 2 e 3bis
2Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l’aliquota di compensazione tra il 5 e il 90 per cento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 o dell’andamento delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota dei provvedimenti di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.
3bisLe persone di cui al capoverso 1 informano la Confederazione sui costi sostenuti per l’obbligo di compensazione e sul supplemento di compensazione.