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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine
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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 Computo unico
Le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti sono computati una sola volta all’adempimento di obblighi secondo la presente legge.
Art. 6 rubrica, nonché cpv. 1 e frase introduttiva del cpv. 2
Attestati internazionali
1Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero mediante sequestro geologico devono soddisfare affinché gli attestati internazionali rilasciati al riguardo siano presi in considerazione in Svizzera.
2I requisiti devono soddisfare i seguenti criteri:
Art. 7 rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Attestati nazionali
1Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera, in particolare mediante sequestro geologico e biologico nelle foreste, nei suoli e nei prodotti legnosi, devono soddisfare affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.
2Abrogato
Art. 9 cpv. 1bis, 3 e 4
1bisPer le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni fissano gli standard per i quali possono consentire uno sfruttamento supplementare del fondo.
3Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e per l’acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie iscrivono le informazioni fondamentali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni conformemente all’articolo 10 capoverso 3bisdella legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.
4I Cantoni prevedono un obbligo di notifica per la sostituzione di un impianto di produzione di calore e un obbligo di consulenza se per la sostituzione è previsto un riscaldamento a combustibili fossili.
Art. 10 cpv. 2bis, 3 e 5
2bisLe emissioni medie di CO2 riferite al valore di partenza dell’Unione europea possono ammontare per l’anno 2021 al massimo: