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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine
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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
5Importatori e costruttori possono unirsi in un raggruppamento di emissioni. Il raggruppamento di emissioni ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
Art. 12 cpv. 2 e 3
2Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce i requisiti della documentazione da inoltrare per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2. Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di cui al capoverso 1 lettera b, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, può stabilire un livello di emissioni forfettario.
3Abrogato
Art. 13 cpv. 1
1Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione un importo compreso tra 95.00 e 152.00 franchi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l’anno civile corrispondente per ogni grammo di CO2/km che supera l’obiettivo individuale.
Art. 13a Pubblicazione
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni pubblica annualmente:
a. i nomi degli importatori e costruttori che hanno messo in circolazione per la prima volta almeno 50 automobili o almeno sei autofurgoni e trattori a sella leggeri;
b. la composizione dei raggruppamenti di emissioni;
c. per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi:
1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta,
2. le emissioni medie di CO2,
3. gli obiettivi individuali,
4. le sanzioni riscosse.
Titolo dopo l’art. 13a