Progetto

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

5Importatori e costruttori possono unirsi in un raggruppamento di emissioni. Il raggruppamento di emissioni ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

Art. 12 cpv. 2 e 3

2Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce i requisiti della documentazione da inoltrare per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2. Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di cui al capoverso 1 lettera b, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, può stabilire un livello di emissioni forfettario.

3Abrogato

Art. 13 cpv. 1

1Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione un importo compreso tra 95.00 e 152.00 franchi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l’anno civile corrispondente per ogni grammo di CO2/km che supera l’obiettivo individuale.

Art. 13a Pubblicazione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni pubblica annualmente:

a. i nomi degli importatori e costruttori che hanno messo in circolazione per la prima volta almeno 50 automobili o almeno sei autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. la composizione dei raggruppamenti di emissioni;

c. per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi:

1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta,

2. le emissioni medie di CO2,

3. gli obiettivi individuali,

4. le sanzioni riscosse.

Titolo dopo l’art. 13a

Capitolo 2a: carburanti

Sezione 1: carburanti per il trasporto terrestre